CENTRO DI RICERCA ED ELABORAZIONE PER LA DEMOCRAZIA | GRUPPO DI INTERVENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE

La denuncia alla Corte penale internazionale per i crimini commessi a Gaza

Il CRED e alcuni dei suoi membri hanno sottoscritto la denuncia allegata, firmata da oltre cinquecento avvocati e oltre un centinaio di organizzazioni sociali di tutto il mondo. Invitiamo a sottoscriverla scrivendo alla nostra mail ricercademocrazia@gmail.com, specificando, per quanto riguarda gli avvocati, l’Ordine di appartenenza, per gli altri cittadini, la professione esercitata e per quanto riguarda le organizzazioni sociali il luogo di attività. Le adesioni saranno inviate alla Corte Penale Internazionale e al suo Procuratore entro l’anno in corso.

 

 

 

Al signor Procuratore della Corte Penale Internazionale ai sensi degli artt. 15.1 e 15.3 dello Statuto

Associazioni, sindacati e ONG

 

  1. AFAK Betlemme
  2. AFD International, Bruxelles
  3. AFPS Meurthe e Mosella NORD
  4. AGAP, Associazione di azione della Guadalupa contro il Chlordecone, Pointe-à-Pitre
  5. Agire per la pace, Bruxelles
  6. Agora degli Abitanti della Terra, Bruxelles
  7. Al Islah Al Nakabi, Beirut
  8. Albertville Jourdain Vallée Solidarité, Albertville
  9. Alleanza Nazionale Repubblicana, Algeri
  10. Anayasa Hukukculai Dernegi, Associazione degli avvocati costituzionali, Istanbul
  11. ANC Comunista, Parigi
  12. ANMWE 67, Port-Louis, Guadalupa
  13. Arbres&Sens, Gennevilliers, France
  14. Artisti per la Pace, Canada
  15. Associazione Belgio-Palestina
  16. Associazione club Mohamed Ali della cultura operaia, ACMACO, Tunisi
  17. Associazione Collettiva Camicie Bianche per le Libertà Fondamentali, Les Mureaux
  18. Associazione Contro il Colonialismo Oggi (ACCA), Parigi
  19. Associazione Culturale Musulmana Meyrinoise, Meyrin, Svizzera
  20. Associazione di Aiuto Sociale, Tripoli, Libano
  21. Associazione dei Giovani della Marjorie, Lons le Saunier

22.Associazione dei Giuristi Progressisti, Ginevra

  1. Associazione dei Palestinesi di Francia, AL JALIYA, Unione delle Associazioni Palestinesi in Francia, Parigi
  2. Associazione Intesa delle Culture, Annecy
  3. Associazione Donne Plurali, Parigi
  4. Associazione per la democrazia e lo sviluppo
  5. Associazione Francia Palestina Solidarietà, AFPS, Calvados
  6. Associazione medico-sociale libanese, Beirut
  7. Associazione Umanitaria Salem, Ambérieu en Bugey
  8. Associazione medico-sociale libanese, Beirut
  9. Associazione del Quebec degli organismi di cooperazione internazionale (AQOCI), Montreal
  10. Associazione Senior Service, Francia
  11. Associazione Vittime di Tortura A.V.T.T, Tunisi
  12. Associazione WLHOME, Un cœur, des racines et des Ailes, Nantes
  13. Campagna Civile Internazionale per la Protezione del Popolo Palestinese, CCIPPP, Montpellier
  14. CAPJPO-Europalestine, Parigi
  15. Carré Citoyen, Stains
  16. Centro Burkinabè per lo Sviluppo Sostenibile (CBDD), Ouagadougou, Burkina Faso
  17. Centro di Ricerca ed Elaborazione per la democrazia (CRED), Roma
  18. Centro internazionale di solidarietà operaia (CISO), Montreal, Quebec
  19. Centro islamico di Ginevra
  20. Centro libanese per la giustizia, Tripoli, Libano
  21. Charente Palestina Solidarietà
  22. Collettivo di Avvocati ed Avvocate per la Democrazia (CAAD), Brasile
  23. Collettivo contro l’ingiustizia, Strasburgo
  24. Collettivo di Strasburgo Première Heure
  25. Collettivo Grands Méchants Mots, Marsiglia
  26. Collettivo Jasmin, Ginevra
  27. Collettivo Palestine 69, Lione
  28. Comitato Azione Palestina, Bordeaux
  29. Comitato di Liberazione dei Prigionieri Politici (CL2P), Parigi
  30. Comitato di Solidarietà colla Palestina, Lisbona
  31. Comitato di solidarietà di Trois-Rivières, Quebec
  32. Comitato Palestina 94 Nord, gruppo locale di Fontenay-sous-Bois dell’Associazione Francia Palestina Solidarietà
  33. Comitato per il rispetto della memoria del popolo della Guadalupa, Pointe-à-Pitre
  34. Comitato per una Pace Giusta nel Vicino Oriente, Lussemburgo
  35. Commissione Contributiva Cittadina Ginevra (CCC Ginevra) Svizzera
  36. Consiglio Centrale del Montréal metropolitano-CSN, Montreal, Québec, Canada
  37. Consiglio di Ginevra per gli affari internazionali e lo sviluppo
  38. Consiglio degli Insegnanti di Liceo di Algeria (CELA), Algeri
  39. Consiglio delle Moschee del Rhône, Lione
  40. Consiglio nazionale autonomo degli Imams, Funzionari del Settore Religioso ed Awkafs, Algeria
  41. Colore Palestina 69
  42. Culture solari Bédarieux
  43. Culture solidali Béziers
  44. Deutsch-Palästinensische Gesellschaft (DPG), ie The German Palestinian Association, Brema
  45. Dituria, centro culturale islamico albanese di Ginevra
  46. Scambio Rhône-Alpes Palestina, Lione
  47. Espace Vêtements du Cœur, Lione
  48. Coordinamento europeo dei comitati e delle associazioni per la Palestina (ECCP), Bruxelles
  49. Consiglio europeo palestinese per le relazioni politiche, Belgio
  50. Europeans Against Apartheid (EAA), Bruxelles
  51. Federazione Diritto All’Alloggio (DAL), Parigi
  52. Federazione nazionale del Libero Pensiero, Parigi
  53. Donne in nero di Caen
  54. Filistin Gozlemevi Aeastirmw, Istanbul
  55. Fondazione Ahfad Ashtar, Damasco
  56. Fondazione Frantz-Fanon, Parigi – Martinica
  57. Forum Algerino dei Giuristi (FAJ), Algeri
  58. Forum Nord Sud, ASBL, Belgio
  59. FORUM Training and Empowerment, Amman
  60. GAPE, George Antoine per la Speranza, Sens
  61. Gruppo di ricerca sugli immaginari politici in America Latina (GRIPAL), Montreal
  62. Gruppo Popoli Solidali, Pays d’Aubagne, Aubagne, Francia
  63. Hérisson Rebelle Produzioni, produttore del film Yallah Gaza, Savigny, Francia
  64. Speranza per gli studenti palestinesi, Bruxelles
  65. Hukukçu Akademisyenler Denergi, Associazione dei giuristi accademici, Istanbul
  66. Hukukçu Kadinlar Denergi, Associazione delle donne giuriste, Istanbul
  67. Human Right Solidarity Organisation, Ginevra
  68. IBRASPAL, Instituto Brasil Palestina, Sao Paulo
  69. Istituto scandinavo per i diritti umani / Fondazione Haytham Manna, Ginevra
  70. Associazione Internazionale dei Giuristi Siriani, Istanbul
  71. ISM-France, Douarnenez
  72. JAI JAGAT, Belgio
  73. JSF, Giustizia Senza Frontiere, Belgio
  74. Giustizia e democrazia ASBL, Bruxelles
  75. Giustizia e Diritto Senza Frontiere, Parigi\
  76. Giustizia e Psicologia, Strasburgo
  77. Giustizia per i diritti umani, JHR, Istanbul
  78. L’@SoS, Alès
  79. La Courneuve Palestina, La Courneuve
  80. LAKOU LKP, Pointe-à-Pitre
  81. La Corrente Popolare Egiziana, Parigi
  82. Il Diwan dei 1000 e 1 mondi, Poitiers
  83. Les Soins de la Rue de la ville de Strasbourg
  84. Mayouri No’No Fii Gwiyann (MNFG), Cayenne
  85. MAZLUMDER, Insan Haklari ve Mazlumlar Icin Dayanisma Dernegi, Associazione per i diritti umani
  86. Mercy For All, Tripoli. Libano
  87. Movimento per una Solidarietà Internazionale, MSI, Lione
  88. MRAP 26, Valencia
  89. MRAP Rhône, Villeurbanne
  90. Società Nazionale per il Diritto Umano, Aman
  91. Osservatorio, violenza, criminalizzazione e democrazia, Montreal, Quebec
  92. Oh associazione di assistenza sociale, Tripoli, Libano
  93. One Justice for Human Rights, Parigi
  94. Palestina Solidariteid, vzw, Belgio
  95. Palestina 13, gruppo locale dell’AFPS, Marsiglia
  96. Palestinian Monitor, Malmö, Svezia
  97. PALMED EUROPE, Parigi
  98. Poitiers Palestina, Poitiers
  99. Presenza e Azione Culturale, ASBL, Bruxelles
  100. Raggruppamento Professionale degli Esperti Giudiziari Mauritani
  101. Resistenza Palestina, Sainte-Foy-lès-Lyon
  102. SAIFE, Sainte-Marie, La Réunion, France
  103. SAM per i diritti e le libertà
  104. Solidarietà Bruxellese Azione-Reazione, Bruxelles, Belgique
  105. SOLSOC, Solidarietà Socialista, ASBL Belgio
  106. Sunbula, Associazione di Solidarietà Internazionale, Compiègne
  107. Sindacato Nazionale dei Professionisti della Salute Pubblica, Algeri
  108. Sindacato Nazionale dei Lavoratori dell’Educazione (SNTE), Alger, Algérie
  109. Terre del Sud
  110. The American Center for Justice (ACJ), Dearborn, Michigan, gli Stati Uniti d’America
  111. TURKAD, Türkiye Adalet Arasturmalari Denergi, Turkish Justice Research Association, Istanbul
  112. UJFP, Unione Ebraica Francese per la Pace, Parigi
  113. Uluslararasi Hukukçular Birligi, Unione dei giuristi internazionali, Istanbul
  114. UM Association, Beirut
  115. Un Nuovo Volto, Joinville-le-Pont
  116. Unione Generale dei Lavoratori di Guadalupa (UGTG), Pointe-à-Pitre
  117. Unione Generale dei Lavoratori della Martinica (UGTM), Fort-de-France
  118. Unione internazionale dei giuristi, Ginevra
  119. Unione francese dei binazionali e della diaspora algerina, Parigi
  120. Uniti per una società migliore, Grand-Charmont
  121. United Motter, Beirut
  122. XHUMANISA, Bondy, France
  123. Yardimeli Uluslarar Arasi Insami Yardim Dernegi, Yardimeli International Humanitarian Association

 

E anche

 

  1. Adda BEKKOUCHE, Dottore in diritto internazionale, Algeria e Francia
  2. Ahlam Beydoun, Professore di diritto internazionale, Libano
  3. Christophe OBERLIN, Professore di Medicina, France
  4. Sawsan Saeed Mohamed Ali, Professore di diritto costituzionale e diritto internazionale umanitario, Libano
  5. Georges MENAHEM, sociologo ed economista, ricercatore del CNRS, Francia
  6. Habib GUIZA, Presidente dell’Associazione Mohamed Ali El Hammi
  7. Jacques BIDET, Filosofo, France
  8. Maurice BUTTIN, Avvocato onorario, Foro di Parigi, Francia
  9. Michel REVEL, Professore di Medicina, Francia
  10. Mohammad M. Al Moqatei, Esperto in diritto internazionale, Kuwait
  11. Munib Masri, Esperto in diritto internazionale, Giordania

 

 

 

AVENDO PER AVVOCATI

 

  1. Gilles DEVERS, del Foro di Lione, Francia, iscritto nella lista dei consiglieri legali presso la Corte Penale Internazionale, place Louis Pradel 3, 69001 Lione, Francia

 

  1. Khaled Al-SHOULI Avvocato presso il Foro di Amman, Jabal Al-Hussein, 85 Al-Razi Str., Amman, Giordania

 

  1. Abdelmajid MRARI, Avvocato, Foro di Tangeri, 19 Rue de Kénitra, Marchan Tangero, Marocco

 

ELEZIONE DI DOMICILIO

 

Per le esigenze di questa procedura, le associazioni e i loro consiglieri fanno tutti l’elezione di domicilio presso lo studio di Gilles DEVERS, 3 place Louis Pradel, 69001 Lione, Francia, mail gilles@deversavocats.com

 

Pertanto, qualsiasi corrispondenza e notifica sarà effettuata solo a questo indirizzo, e sarà considerata valida per tutti

 

  1. Presidente del Consiglio degli Avvocati , Abdellatif OUAMMOU, Foro di Agadir, Marocc
  2. Presidente del Consiglio degli Avvocati Abderrahmane BENAMEUR, Foro di Rabat, Marocco
  3. Presidente del Consiglio degli Avvocati Abderrahim JAMAI, Foro di Rabat, Marocco
  4. Presidente del Consiglio degli Avvocati , Cheikh HINDY, Foro della Mauritania
  5. Presidente del Consiglio degli Avvocati, Hatem MZIOU, Foro della Tunisia
  6. Presidente del Consiglio degli Avvocati, Mohamed Baghdadi, Foro di Algeri
  7. Presidente del Consiglio degli Avvocati, Fadhel Mahfoudh, Foro della Tunisia, co-destinatario del Premio Nobel per la pace, 2015
  8. Presidente del Consiglio degli Avvocati, Noureddine BENISSAD, Presidente della Lega algerina per la difesa dei diritti dell’uomo (LADDH)
  9. Presidente del Consiglio degli Avvocati, Roland EZELIN, Foro di Guadalupa, Saint-Martin e Saint-Barthélémy, Francia
  10. Presidente del Consiglio degli Avvocati, Samna Soumana Daouda,Foro del Niger, già Presidente della Conferenza dei Fori degli Stati membri dell’OHADA
  11. Presidente del Consiglio degli Avvocati S.S. SAAEV, Foro della Cecenia,  “Justice”, Grozny, Repubblica Ceca, Russia
  12. Presidente del Consiglio degli Avvocati Turgay SAHIN, Foro di Afyonkarahisar, Turchia
  13. Ali ABU ALI, Foro della Palestina
  14. Aseel ZAGHIBI, Foro della Palestina
  15. Ghassan ESTITI, Foro della Palestina
  16. Me Imad HAMAD, Foro della Palestina

20.Julnar BADAWIYA, Foro  della Palestina

  1. Karam AWAD, Foro della Palestina
  2. 22. Magdy HAMMADI, Foro della  Palestina
  3. 23. Muhammad HOSHIYA, Foro della Palestina

24.Qutaiba BADAWIYAH, Foro  della Palestina

  1. 25. Raed OBAIDI, Foro della Palestina
  2. Abdallah ALHARAHSHEH, Foro della Giordania
  3. Abdelhafid KOURTEL, Foro di Algeri
  4. Abdelmadjid BENAMARA, Foro di Parigi, Francia
  5. Abdelmon’em HUSSEIN , Foro della  Giordania
  6. Abdelouaheb BENREJEB, Foro della Tunisia
  7. Abdenour ABBAS, Foro di Boumerdès, Algeria
  8. Abderrahim ASLAOUI, Foro di El Jadida, Marocco
  9. Abderrahmane BELHOUARI, Foro di Algeri
  10. Abderrazek ben khelifA, Foro di Tunisi
  11. Abdoul Gadiri DIALLO, Foro della Guinea Conakry
  12. Abdullah Üsame CERAN, Foro di Istanbul, Turchia
  13. Abdoulaye Amadou BA, Foro della Mauritania, Mauritania
  14. Abdul-Aziz MUNJ, Foro di Scozia, Scozia
  15. Abdulhalim TIRABZON del Foro di Istanbul, Turchia
  16. Abdulhamit CEYLAN del Foro No 2 di Istanbul, Turchia
  17. Abdulredha Al LawatI, ALC Lawyers & Counsels, Foro dell’Oman
  18. Abdulsamet UYGUN delil Foro No 2 di Istanbul, Turchia
  19. Abubakr ASHRAF, Foro di Faisalabad, Pakistan
  20. Adiym Dounia, Foro di Casablanca, Marocco
  21. Adnan LIAKAT, Foro di Lahore, Pakistan
  22. Adriana IVANOVA, Foro di Montpellier, Francia
  23. Adrien Marie DJIKEUDJIE, Foro del Cameroun
  24. Aghiles BANDOU, Foro di Montréal
  25. Agnès MARTIN, Foro di Grenoble, Francia
  26. Ahlem HASNI, Foro di Aix-en-Provence, Francia
  27. Ahmad Qasem Zakariya Foro del Kuwait
  28. Ahmad Salem Al Hammadi, Foro del Kuwait, Kuwait

53, Ahmed MAALEJ, Foro di Parigi, Francia

  1. Ahmet AKCAN, Foro di Istanbul, Turchia
  2. Ahmet YILMAZ , Foro di Istanbul, Turchia
  3. Aîcha GANA, Foro del Québec
  4. Aïcha Zinaï, Foro di Algeri, Algeria
  5. Ajer DAHMANI, Foro di Seine-Saint-Denis, Francia
  6. Akacha Thouraya, Foro di Tunisi, Tunisia
  7. Akila MEHADJI, Foro di Parigi, Francia
  8. Ala ADAS, Foro di Lione, Francia
  9. Albert HAMOUI, Foro di Parigi, Francia
  10. Alexandre BRAUD, Foro di Béthune, Francia
  11. Ali AL-SABRI, studio Ehtikam, Foro del Kuwait
  12. Ali SHAH, Foro di Toronto, Canada
  13. Alima BOUMEDIENE-THIERY, Foro di Val-d’Oise, Francia
  14. Amandine SIAU, Foro di Parigi, Francia
  15. Amel BCHINI, Foro della Tunisia, Tunisia
  16. Amele MANSOURI, Foro di Rouen, Francia
  17. Amena NEELUM, Foro del Lussemburgo
  18. Amina FAISI, Foro di Algeri, Algeria
  19. Amina MEGDOUB, Foro di Parigi, Francia
  20. Amine EL QATIB, Foro di Parigi, Francia
  21. Aminou BOUBA, Foro di Meaux, Francia
  22. Anaïs BAZIZ, Foro di Parigi, Francia
  23. Anaïs PLACE, Foro di Parigi, Francia
  24. Anas BOUKHRISS, Foro di Marrakech, Marocco
  25. Anis BENISAD, Foro di Parigi, Francia
  26. Anis F. KASSIM, Foro della Giordania
  27. Anis ZINE, Foro di Tunisi, Tunisia
  28. Anissa BENKHEDIDJA, Foro di Lille, Francia
  29. Anissa Grich, Foro di Casablanca, Marocco
  30. Anne ROBERT, Foro di Lione, Francia
  31. Annissa EL-ALAMI, Foro di Parigi, Francia
  32. Antoine DE FLANDRE, Foro di Parigi, Francia
  33. Antoine LE SCOLAN, Foro di Guadeloupe, Saint-Martin e Saint-Barthélemy, Francia
  34. Anwar Alfuzaie, Foro del Kuwait
  35. Aouicha BEKHTI, Foro di Algeri, Algeria
  36. Arooj AHSAN, Foro di Parigi, Francia
  37. Asem A. Alomari,  Foro della Giordania
  38. Asif ARIF, Foro di Parigi, Francia e California, Stati Uniti d’America
  39. Asif RIZWAN, Foro di Lahore, Pakistan
  40. Asmaa ELMOUDDEN, Foro di Tangeri
  41. Atéka VASRAM, Foro di Parigi, Francia
  42. Audrey BERTEAU, Foro di Quebec, Canada
  43. Aws ALMAHASNEH, Foro della Giordania
  44. Ayse DOGANGUZEL, Foro di Ankara, Turchia
  45. Bader TALAL MOHAMMAD, Foro del Kuwait, Kuwait
  46. Balkiss EL ACHECHE, Foro di Parigi
  47. Bassem EL HOUT, Foro di Beirut, Libano
  48. Baya BOUSTELITANE, Foro di Marsiglia, France
  49. Berra Nur YILDIRIM, Foro di Istanbul, Turchia
  50. Besma AMMAR, Foro di Sousse, Tunisia
  51. Bilel IRATNI, Foro di Parigi, Francia
  52. Bircan KACMAZ ALTIN, Foro di Diyarbakir, Turchia
  53. Bouchra RABHI, Foro di Tolosa, Francia
  54. Boudjema GHECHIR, Foro di Algeri, Algeria
  55. Brahim AKARIOUH, Foro di Parigi, Francia
  56. Burak TUREDI, Foro di Ankara, Turchia
  57. Busra KOYUNCU, Foro di Ankara, Turchia
  58. Cafer TANRIKULU, Foro di Istanbul, Turchia
  59. Cahit OZKAN, Foro di Istanbul, Turchia
  60. Camille DORE, Foro di Amiens, Francia
  61. Carol Proner, Foro di Rio de Janeiro, Brasile
  62. Catherine DESCOTEAUX, Foro del Quebec, Canada
  63. Celal KARA, Foro di Kahramanmaras, Turchia
  64. Celia BOUKHTOUCHE, Foro di Parigi, Francia
  65. Cem ALP, Foro di Lione, Francia
  66. Cem KAYA, Foro di Istanbul, Turchia
  67. Ceren TUNCER, Foro di Ankara, Turchia
  68. Cérine Ben HAMOUDA, Foro di Parigi, Francia
  69. Ch. Ghulam Muhayy Ud Din Nizami, Foro dell’Alta Corte, Pakistan
  70. Ch Omar IjaZ, Foro di Lahore, Pakistan
  71. Chahaida YANNI, Foro di Parigi, Francia
  72. Cherryne RENAUD, Foro di Parigi, Francia
  73. Chihab Mohammed HIMEUR, Foro di Parigi, Francia
  74. Chouaib AHIDI, Foro di Tangeri, Marocco
  75. Cihat GÖKDEMİR, Foro di Istanbul, Turchia
  76. Clair da Flora Martins, Foro di Curitiba, OAB/PR 5435, Brasile
  77. Claudia MEDINA OLIVIERA, Foro di Parigi, Francia
  78. Coralie Figueroa, Foro di Seine St Denis, Francia
  79. Corine BEN HAMOUDA, Foro di Parigi, Francia
  80. Cynthia WEIBEL, Foro di Ginevra, Svizzera
  81. Dalal Abbulrazzaq Omar, Foro del Kuwait
  82. Dalal Al Mulla, Foro del Kuwait
  83. Dananir RHARNIT, Foro di Casablanca, Marocco
  84. Daoud MILCENT, Foro di Thonon-les-Bains, Francia
  85. Demidem zoubida, Foro di Algeri, Algeria
  86. Diala AL-SHAMAN, Foro di Parigi, Francia
  87. Didier LIGER, Foro di Versailles, France
  88. Dilan DAMLA, Foro del Quebec, Canada

142.Dimitri Ramin Sakellariou, Foro di Atene, Grecia

  1. Djaouida SIACI, Foro di Wake Forest, North Carolina, United States
  2. Dominique FOUSSE, Foro di Douala, Camerun
  3. Dorsaf OUALI, Foro di Tunisi, Tunisia
  4. Dounia BELGHAZI, Foro di Lione, Francia
  5. Ebad Ur Rahman, Foro di Goa, India
  6. Ebubekir PENBEGULLU, Foro di Istanbul, Turchia
  7. Ece ESERLI, Foro di Istanbul, Turchia
  8. Eddine DENFER-DJEFFAL, Foro di Lille, Francia
  9. Eizer SOUIDI, Foro di Hauts-de-Seine, Francia
  10. Elif DOLAK YAVUZ, Foro di Ankara, Turchia
  11. Elif NUR GUVENCER, Foro di Ankara, Turchia
  12. Elodie COUVRAND, Foro di Parigi, Francia
  13. Emilia ZELMAT, Foro di Hauts-de-Seine, Francia
  14. 156. Elsa Marcel, Foro di Parigi
  15. Emilia ZELMAT, Foro di Hauts-de-Seine, France
  16. Emilio Dabed, Foro di Santiago, Cile
  17. Enes Malik SARAN, Foro di Istanbul, Turquie
  18. Essya ZARAA, Foro di Paris, France
  19. Eunice Rodrigues Silva, Foro di Rio de Janeiro, Brésil
  20. Evita CHEVRY, Foro di Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
  21. Eyuphan KORKMAZ, Foro di Ankara, Turchia
  22. Fabio MARCELLI, Foro di Velletri, Italia
  23. Fadila OUADAH-BENGHAL, Foro di Parigi, Francia
  24. Fahima AIDAOUI, Foro di Boumerdes, Algérie
  25. Faïza BENKENANE, Foro di Parigi, Francia
  26. Faïza KADRI, Foro di Quebec, Canada
  27. Faizat EL HILALI DALLA-VECCHIA, Foro di Senlis, Francia
  28. Farah BENAMARA, Foro di Parigi, Francia
  29. Faten BEN HASSINE, Foro di Tolone, Parigi
  30. Faten Guemri, Foro di Tunisi, Tunisia
  31. Fatiha LARABI-HADI, Foro di Saint-Etienne, Francia
  32. Fatima HAMMOU ALI, Foro di Tolone, Francia
  33. Fatima KHALOUI, Foro di Lille, Francia
  34. Fatima LAMALMI, Foro di Parigi, Parigi
  35. Fatma BENLI YALCIN, Foro di Istanbul, Turchia
  36. Fatma MOUELHI, Foro di Tunisi, Tunisia
  37. Fatouma MOUSSA LANTO, Foro del Niger
  38. Fatoumata NIAKATE, Foro dell’Eure, Francia
  39. Faycal CHAOUCHE, Foro di Lussemburgo, Lussemburgo
  40. Figen SASTIM, Foro di Istanbul, Turchia
  41. Filiz TINAS, Foro di Parigi, Francia
  42. Fikret OZTAMUR, Foro di Istanbul, Turchia
  43. Flaminio MAFFETTINI, Foro di Bergamo, Italia
  44. Fouad Barbouch, Foro di Parigi, Francia
  45. Francesca TRASATTI, Foro di Lucca, Italia
  46. Francesco Antonio ROMITO, Foro di Viterbo, Italia
  47. Francisco Pinto Olimpio, OAB-DF 76.553, Foro del Brasile
  48. Friha BELLAKHDAR, Foro di Bruxelles, Belgio
  49. Gérard Youssouf ABDOU, Foro delle Comore
  50. Ghizlane MAMOUNI, Foro Parigi, Francia
  51. Gülenaz CENGIZ-BERNIER, Foro di Mons, Belgio
  52. Hacen BOUKHELIFA, Foro di Parigi, Francia
  53. Hadhémi KRIDANE, Foro degli Hauts-de-Seine, Francia
  54. Hadjer ROUABAH, Foro di Lione, Francia
  55. Hakim CHERGUI, Foro di Parigi, Francia
  56. Hakim KEBILA, Foro di Parigi, Francia
  57. Hala Ahed DEEB, Foro della Giordania
  58. Hala Ahed, Foro della Giordania
  59. Halal EL JAAOUANI, Foro di Parigi, Francia
  60. Halil UGURSEVENLER, Foro di Istanbul, Turchia
  61. Halit ALI, Foro di Istanbul, Turchia
  62. Hamida BENTAOUIT, Foro di Tangeri, Marocco
  63. Hammadi Mohamed SAID, Foro di Tunisi, Tunisia
  64. Hamza ACHIRI, Foro di Algeri, Algeria
  65. Hamza benhamlette, Foro di Costantina, Algeria
  66. Hasan Huseyin PALAN, Foro di Istanbul, Turchia
  67. Hasene GÜN, Foro di Bursa, Turchia
  68. Hassan ALHATTAB, Foro della Giordania
  69. Havva KUTLUAY, Foro di Istanbul, Turchia
  70. Haytham Bughammar, Avvocato e Notaio privato, Foro del Bahreïn
  71. Héla NACEUR HIRMANPOU, Foro di Parigi, Francia
  72. Helmut W. Maciej, Foro di Monaco, Germania

215.Hind BEN MILOUD, Foro  di Algeri, Algeria

  1. Hind SEDKI EL IDRISSI, Foro di Casablanca , Marocco
  2. Hossam Ahmad Ibraheem Soboh, Foro della Giordania
  3. Hugo Murillo, Foro del Messico
  4. Huseyin AKYOL, Foro di Istanbul, Turchia
  5. Husnu TUNA, Foro di Istanbul, Turchia
  6. Hweida SHAREEF, Foro del Sudan
  7. Hychem MEJERI, Foro di Tolone, Francia
  8. Ihsan Issa Henna Al Salaita, Foro della Giordania
  9. Melhem JOULALI, Foro di Grenoble, Francia
  10. Iman Aouad, Foro di Bruxelles, Belgio
  11. Inès Ben MADKHOUR Foro di Hauts-de-Seine, Francia
  12. Ines KODIA, Foro di Parigi, Francia
  13. Irene Sotiropoulou, Foro di Atene, Grecia
  14. Iris PRENI, Foro di Strasburgo, Francia
  15. Isa GUASLAR, Foro di Bruxelles, Belgio
  16. Isa SAY, Foro di Van, Turchia
  17. Ismaël HERDA, Foro di Lione, Francia
  18. Ismaël MEZITI, Foro di Marsiglia, Francia
  19. Issa Faisal Issa Al-Mi’ani, Foro della Giordania
  20. Ivete Maria Caribé da Rocha, Foro di Curitiba, Brasile
  21. Jad KARAM, Foro di Tripoli, Libano
  22. Jamal Hussien Jeet, Foro della Giordania
  23. Jamel MALLEM, Foro di Roanne, Francoa
  24. Jérôme BRASSART, Foro di Lille, Francia
  25. Jessica DUFRESNE, Foro di Quebec, Canada
  26. Joseba CRESPO, Foro di Pamplona, Spagna
  27. Josélaine GELABALE, Foro di Guadalupa, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Francia
  28. Judie HAJJO, Foro di Lione, Francia
  29. Julie CROWET, Foro di Bruxelles
  30. Julien MARTIN, Foro di Strasburgo, Francia
  31. Juliette Detrixhe, Foro di Bruxelles
  32. Kahina TOUAMI, Foro di Hauts-de-Seine, Francia
  33. Kamara EL YAAGOUBI, Foro di Parigi, Francia
  34. Kamel HAMDANI, Foro di Algeri, Algeria
  35. Kaouçar YOUNES – GHARBI, Foro di Lilla, Francia
  36. Karim TOURMOUS, Foro di Brabante Vallone, Belgio
  37. Kaya KARTAL, Foro di Istanbul, Turchia
  38. Khadam Hussain, Foro del Punjab, Pakistan
  39. Khadija EL MADMAD, Foro di Rabat, Marocco
  40. Khadija Leuenberger, Foro di Inghilterra e Galles
  41. Khadija SIDDIQI, Foro di Lahore, Pakistan
  42. Khaled ELACHI, Foro di Parigi
  43. Khalil Idrissi, Foro di Rabat, Marocco
  44. Khouloud Khader Rushaidat, Foro della Giordania
  45. Kian BARAKAT, Foro di Caen, Francia
  46. Kourtel A. HAFID, Foro di Algeri , Algeria
  47. Kubilay SARI, Foro di Parigi , Francia
  48. Laetitia YADEL, Foro di Parigi , Francia
  49. Laila ATTA, Foro di Giordania
  50. Lamia ZOUAOUI Foro di Algeri, Algeria
  51. Lamis DEEK, Foro di New York, USA
  52. Lamyaa NAICH, Foro di Lussemburgo, Lussemburgo
  53. Lara ELBORNO, Foro di Parigi , Francia
  54. Larissa RAMINA, Professore di diritto internazionale e diritti umani, UFPR, Brasile
  55. Laura NASSRALAH, Foro di Ginevra, Svizzera
  56. Lauriane PALARDY, Foro di Québec, Canada
  57. Laure Karam, Foro di Parigi , Francia
  58. Laurie COMBES, Foro di Marsiglia, Francia
  59. Layla HAMERY, Foro di Parigi, Francia
  60. Lazare AMRANE, Foro di Lione, Francia
  61. Leila AISSAOUI, Foro di Parigi, Francia
  62. Lena El-Malak, Foro del Massachusetts, Stati Uniti
  63. Lina VITALE, Foro di Ginevra, Svizzera
  64. Linda AOUADI, Foro di Montpellier, Francia
  65. Linda BOUDOUAOUIR, Foro di Parigi, Francia
  66. Linda Boukhalfa-Darthout, Foro di Parigi, Francia
  67. Linda DENFER-KADIRI, Foro di Lille, Francia
  68. Linda FIRANE, Foro di Versailles, Francia
  69. Linda HOUFAF, Foro di Parigi, Francia
  70. Linda TEGHDIT, Foro di Parigi, Francia
  71. Louise Hubert, Foro di Parigi, Francia
  72. Lucas Rafael Chianello, ID OAB/MG 137.463, Brasile
  73. Lucia Scopinaro, Foro di Genova, Italia
  74. Lynda SADLAOUD, Foro di Batna, Algeria
  75. Maëlla DUCASSOUX Foro di Parigi, Francia
  76. Magda EL HAITHEM, Foro di Parigi, Francia
  77. Manni HAMMADI, Foro di Rabat, Marocco
  78. Maqsood RANA BALAWAL, Foro di Lahore, Pakistan
  79. Marcus Vinicius Oliveira FERREIRA DA SILVA, Foro di Cuiabá City, Brasile
  80. Marguerite du TERTRE, Foro di Parigi, Francia
  81. Mariama MILLOU, Foro di Metz, Francia
  82. Marie POGLIONE, Foro di Parigi, Francia
  83. Mariem KLOUZ, Foro della Tunisia
  84. Marine ZAGAR, Foro di Parigi, Francia
  85. Marion VEILLAT, Foro della Val d’Oise, Francia
  86. Mark PHILLIPS, Foro di Montreal, Canada
  87. 302. Maya LINO, Foro di Parigi, Francia
  88. Maya Mesmoushi, Foro di Beirut, Libano
  89. Maurice BUTTIN, Avvocato onorario, Foro di Parigi, Francia
  90. Mazen FAKIH, Foro di Parigi, Francia
  91. Mehdi Belkacem, Foro di Parigi, Francia
  92. Mehdi MAFKOUR, Copresidente dell’Associazione Al Bawayn, Francoa
  93. Mehdi Soum, Foro di Parigi, Francia
  94. Mehmet Fatih KIRATLI Foro di Istanbul, Turchia
  95. Fatih YALCIN, Foro di Kilis , Turchia
  96. Mehmet KOCAK, Foro di Istanbul, Turchia
  97. Mélanie Lesage, Foro di Parigi, Francia
  98. Melissa DEBARA, Foro di Lille , Francia
  99. Menya ARAB-TIGRINE, Foro di Parigi, Francia
  100. Meriem KHELLADI-REINAERT, Foro di Parigi, Francia
  101. Merve BINGOL, Foro di Montpellier, Francia
  102. Merve EROL, Foro di Parigi, Francia
  103. Merve Sultan BILGEN, Foro di Istanbul, Turchia
  104. Messaoudi Abdessatar, Foro della Tunisia
  105. Mesut TORAMAN, Foro di Istanbul, Turchia
  106. Metin ILHAN, Foro di Istanbul, Turchia
  107. Mohamed BEN CHOUIKAH, Foro di Tunisi, Tunisia
  108. Mohamed BENNEGUEOUCH EL BACHIR, Foro di Blida, Algeria
  109. Mohamed Chalghoum, Foro di Tunisi, Tunisia
  110. Mohamed JALAL, Foro di Rabat, Marocco
  111. Mohamed MBARECK Mohamed VALL, Foro della Mauritania
  112. Mohamed Rokbani, Foro di Tunisi, Tunisia
  113. Mohamed SALECK, Foro di Bordeaux, Francia
  114. Mohamed TAIFI, Foro di Meknes, Marocco
  115. Mohamed Vadel ELHADY, Foro della Mauritania
  116. Mohamed Yassir SEMLALI, Foro di Rabat, Marocco
  117. Mohammed Al Jishi, Foro del Bahrein
  118. Mohammed cheik mhand, Foro di Tangeri, Marocco
  119. Mohammed Said AbdelAziz Al Refae, Foro della Giordania
  120. Mohd Alaa Hani Al-Hiyari, Foro della Giordania
  121. Monia El Abed, Foro della Tunisia
  122. Mostafa Adnan Ahmad Mohamed Awad Abbas, Foro di Abudhabi, Emirati Arabi Uniti
  123. Mostafa SEIR, Foro dell’Egitto
  124. Mounir BENNAOUM, Foro di Bruxelles, Belgio
  125. Mounir BOUGHALLEB, Foro della Tunisia
  126. Mubarak Al MUTAWAA, Foro di Kuwait City, Kuwait
  127. Muhammad Al Assad Peeroo, Foro delle Mauritius\
  128. Muhammad Umar Ejaz Chaudhry, Foro dell’Alta Corte di Lahore, Pakistan
  129. Muhammed Hamza ATAMAN, Foro di Ankara, Turchia
  130. Muhammed İkbal DEMIRAL, Foro di Istanbul, Turchia
  131. Muhammet Fatih SONMEZ, Foro di Ankara, Turchia
  132. Mustafa NASRALLAH, Foro della Giordania, Giordania
  133. Mustafa TASBASI delil Foro di Istanbul, Turchia
  134. Myriam DROUCH, Foro di Seine Saint-Denis
  135. Myriam ZAHID, Foro di Parigi, Francia
  136. Nadia FALFOUL, Foro di Hauts-de-Seine, Francia
  137. Nadia LEBECHE, Foro di Rouen, Francia
  138. Nadia MahjouB, Foro di Tunisi, Tunisia
  139. Nadia TEBAA, Foro di Parigi, Francia
  140. Nafissatou ALFIDJA, Foro del Niger
  141. Naila SOUBKI, Foro di Québec, Canada
  142. Najet HADRICHE, Foro della Tunisia
  143. Najet MALLEM, Foro di Bourgoin-Jallieu, Francia
  144. Najib GHARBI, Foro di Parigi, Francia
  145. Naser Ahmad Irshaid Al Ayed, Foro della Giordania
  146. Nasser ZAIR, Foro di Saint-Denis, La Réunion, Francia
  147. Nawal BOUZINAB-CHUITAR, Foro di Bruxelles, Belgio
  148. Nawal KACI, Foro di Parigi, Francia
  149. Nawel GAFSIA, Foro di Parigi, Francia
  150. Necati CEYLAN Foro di Istanbul, Turchia
  151. Noor Waleed Al Naqeeb, Foro del Kuwait, Kuwait
  152. Nora DHRISS, Foro di Mulhouse, Francia
  153. Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, Foro di Lille, Francia
  154. Nour Al-Azab, Foro della Giordania
  155. Noureddine Ahmine, Foro di Algeri, Algeria
  156. Nourredine BENISSADA, Foro di Algeri, Algeria
  157. Nuray ALBAYRAK, Foro di Istanbul, Turchia
  158. Oguzhan TURHAN, Foro di Istanbul, Turchia
  159. Omar BERGHAM, Foro di Orano, Algeria
  160. Omer GENCICEK, Foro di Istanbul, Turchia
  161. Omer TEMEL, Foro di Istanbul, Turchia
  162. Orestis ATHANASOPOULOS ANTONIOU, Foro di Atene, Grecia
  163. Osaid NAJAJREH, Foro della Giordania
  164. Ossama DAHMANE, Foro di Lille, Francia
  165. Ouday Al Barazi, Foro di Parigi, Francia
  166. Ozlem Fadime ALTUN AKYOL, Foro di Istanbul, Turchia
  167. Oznur OZDEMIR, Foro di Istanbul, Turchia
  168. Paolo MAURIELLO, Foro di Roma, Italia
  169. Parina MASKEEN, Foro di Lussemburgo, Lussemburgo
  170. Patrice TACITA, Foro di Guadalupa, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Francia
  171. Pauline BOULARD, Foro di Lione, Francia
  172. Paulo Thiessen, Foro di Sao Paulo, Brasile
  173. Pierre Dagbo, Foro della Costa d’Avorio
  174. Rachid ABDERREZAK, Foro di Parigi, Francia
  175. Rachid ELOMARY, Foro di Tangeri, Marocco
  176. Rachid PATEL, Foro di Pietermaritzburg, Sudafrica
  177. Rahma HAMROUNI, Foro di Parigi, Francia
  178. Rai USMAN, Foro di Lahore, Pakistan
  179. Rajnish LAOUINI, Foro di Parigi, Francia
  180. Rami Aziz JEDIDI, Foro di Tunisi, Tunisia
  181. Raoudha ADDASSI, Foro della Tunisia
  182. Rayman Remtola, Foro della Val d’Oise, Francia
  183. Redwan METTIOUI, Foro di Bruxelles, Belgio
  184. Renata Avila, Foro del Guatemala
  185. Richard TAMFU, Foro del Camerun e Nigeria
  186. Ridha Ajmi, Foro di Ginevra, Svizzera
  187. Riza SAKA, Foro di Istanbul, Turchia
  188. Ruqaya Al-Obaidi, Foro di Casablanca, Marocco
  189. Saadia DRAISS, Foro di Casablanca, Marocco
  190. Saadia GANI, Foro di Gauteng, Sudafrica
  191. Sabine VENTURELLI, Foro di Quebec, Canada
  192. Sabrina AMAR, Foro di Marsiglia, Francia
  193. Sabrina BESANGER, Foro di Avignone, Francia
  194. Sabrina BOUAOU, Foro di Essonne, Francia
  195. Sabrina FARHI, Foro di Lille, Francia
  196. Sabrina HADDAD, Foro di Marsiglia, Francia
  197. Sabrina MAHDOUD, Foro di Mulhouse, Francia
  198. Sadjia MADI, Foro di Boumerdes, Algeria
  199. Safwan moubaydeen, Foro della Giordania
  200. Sahra HAKIM, Foro di Créteil, Francia
  201. Saïda BENOUARI, Foro di Parigi, Francia
  202. Saja Al-Obaidi, Foro dell’Iraq
  203. Salah Oueslati, Foro di Londra, Regno Unito
  204. Saliha DEKHAR, Foro di Lussemburgo, Lussemburgo
  205. Salim BEN HAMIDANE, Foro di Parigi, Francia
  206. Salima HAMIDATOU, Foro di Parigi, Francia
  207. Salima Seif Al Balushi, Foro dell’Oman
  208. Samet ÖZTÜRK, Foro di Avignone, Francia
  209. Samira BOUYID, Foro di Bruxelles, Belgio
  210. Sanam MOHSENZADEGAN, Foro di Seine Saint-Denis, Francia
  211. Sandrella MERHEJ, Foro del Libano
  212. Sara BELLAHOUEL, Foro di Parigi, Francia
  213. Sara Khader Rushaidat, Foro della Giordania
  214. Sarah Abbas, Foro di Dubai, Emirati
  215. Sarah AHMED YAHIA, Foro di Parigi, Francia
  216. Sarah ARISTIDE, Foro di Guadalupa, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Francia
  217. Sarah BASRAOUI, Foro di Parigi, Francia
  218. Sarah BECHARI, Foro di Besançon, Francia
  219. Sarah BOUGRAB, Foro di Hauts-de-Seine, Francia
  220. Sarah NADJI, Foro di Lille, Francia
  221. Sarah SABER, Foro di Lione, Francia
  222. Sarah TARABAY, Foro di Parigi, Francia
  223. Sawsan ABU MAYALEH, Foro della Giordania
  224. Sayah OUERIEMMI, Foro dellaTunisia
  225. Sayed Mosaad, Foro di Ontario, Canada
  226. Sefa YOZGATLI, Foro di Istanbul, Turchia
  227. Selma BENKHELIFA, Foro di Bruxelles, Belgio
  228. Sevda GOG, Foro di Istanbul, Turchia
  229. Seyf-Eddine MOKEDDEM, Foro di Saint-Etienne, Francia
  230. Seyrine Aouani, Foro di Marsiglia, Francia
  231. Sezgin TUNC, Foro di Istanbul, Turchia
  232. Shafia MAHOMED, Foro di Città del Capo, Sudafrica
  233. Sidra SALIM, Foro di Parigi, Francia
  234. Skander LAHMAIER, Foro di Tunisi, Tunisia
  235. Sofia SADFI, Foro di Parigi, Francia
  236. Sonia BEN YOUNES, Foro di Parigi, Francia
  237. Sonia DELAYE-NSIR, Foro di Parigi, Francia
  238. Sonia DOUAR, Foro di Parigi, Francia
  239. Sonia GOUJA, Foro di Parigi, Francia
  240. Sonia LAAREG, Foro di Lione, Francia
  241. Sophia CHINOUF, Foro di Lione, Francia
  242. Sophiane Ben Al Hadj MUHAMMAD, Foro di Tunisi, Tunisia
  243. Souad Maazouz, Foro di Parigi, Francia
  244. Soukaïna CHAKIR, Foro di Parigi, Francia
  245. Suhasini Mukan, Foro delle Mauritius
  246. Suheda TURAN OZKAN, Foro di Istanbul, Turchia
  247. Suleiman Majed Juma, Foro della Giordania
  248. Suraya SYED, Foro di Parigi, Francia
  249. Talitha Camargo DA FONSECA, Foro di San Paolo, Brasile
  250. Tânia Mandarino, Foro di Curitiba, Brasile
  251. Tania VARELA-GONZALEZ, Foro di Barcellona, Spagna
  252. Tasneem MOOSA, Foro di Johannesburg, Sudafrica
  253. Thouraya AKACHA, Foro di Tunisi, Tunisia
  254. Tuba ARSLAN, Foro di Istanbul, Turchia
  255. Tuba Ummuhan UNLU, Foro di Ankara, Turchia
  256. Tugce KOSE, Foro di Ankara, Turchia
  257. Usman RAI, Foro di Lahore, Pakistan
  258. Valdrin GERGURI, Foro di Bruxelles, Belgio
  259. Veysel KAHRAMAN, Foro di Istanbul, Turchia
  260. Virginia Borell, Foro di Madrid, Spagna
  261. Vlora HOXHA, Foro di Parigi, Francia
  262. Wafa Bendjaballah, Foro di Seine-Saint-Denis, Francia
  263. Wafa GRAMI, Foro di Tunisi, Tunisia
  264. Wajdi KHALIFA, Foro di Bruxelles, Belgio
  265. Wassila ALOUI, Foro di Monastir, Tunisia
  266. Yamina KEBIR, Foro di Algeri, Algeria
  267. Yasmine ABARAH, Foro di Parigi, Francia
  268. Yasmine ABDOUCH, Foro di Parigi, Francia
  269. Yasmine SADFI, Foro di Parigi, Francia
    485. Yasmine TABOURI, Foro di Parigi, Francia
  270. Yassine CHAMAS, Foro della Val de Marne, Francia
  271. Yazan Irshaidat, Foro della Giordania
  272. Yosr Hammami, Foro di Tunisi, Tunisia
  273. Youness SIPKIN, Foro di Parigi, Francia
  274. Youness SIPKIN, Foro di Parigi, Francia
  275. Yousef IDCHAR, Foro di Saint-Etienne, Francia
  276. Yousha TAYOB, Foro di Johannesburg, Sudafrica
  277. Zafer Ersin TOPOGLU, Foro di Denizli, Turchia
  278. Zahid HASSAN, Foro di Sahiwal, Pakistan
  279. Zeki ARITÜRK, Foro di Istanbul, Turchia
  280. Zeliha ATAK BOZKURT, Foro di Istanbul, Turchia
  281. Zerrin BATARAY, Foro di Vienne, Francia
  282. Zeynep KOLA CAGIS, Foro di Istanbul, Turchia
  283. Zeynep ULU, Foro di Istanbul, Turchia
  284. Ziad Yassin Damen Al-Majali, Foro della Giordania
  285. Ziya ER, Foro di Istanbul, Turchia
  286. Ziyad Khasawneh, Foro della Giordania

 

 

 

PIANO

I – FATTI

 

A – Eventi antichi

1/ Dal tempo della Palestina

2/ La creazione dello Stato di Israele come Stato ebraico

3/ Dal 1967, occupazione militare e colonizzazione

 

B – Eventi recenti

1/ L’attacco di Hamas

a/ Accuse e prove

b/ Il quadro rigoroso e limitato delle giustificazioni

c/ La necessità di un’indagine

d/ La necessità di un’indagine imparziale da parte della Corte Penale Internazionale.

2/ La risposta israeliana

a/ Un prezzo “senza precedenti”

b/ Un assedio totale

c/ Lo sfollamento forzato di oltre un milione di persone

d/ Il blocco delle forniture energetiche

e/ Una propaganda odiosa e morbosa

f/ Il piano di espulsione dei Gazawi nel Sinai

g/ Una grave crisi umanitaria

 

II – DISCUSSIONE

 

A – Informazioni generali

1/ Il quadro giuridico

2/ Il quadro procedurale

 

B – Gli eventi del 7, 8 e 9 ottobre 2023

1/ Diritto applicabile

2/ Analisi

 

C – La risposta di Israele

1/ Discussione sul crimine di genocidio

  1. a) Diritto applicabile
  2. i) I testi

Genocidio per omicidio

Genocidio per gravi lesioni fisiche o mentali

Genocidio per inflizione deliberata di condizioni di vita calcolate per portare alla distruzione fisica di un gruppo, in tutto o in parte

  1. ii) Giurisprudenza

Regime generale

Il criterio materiale

Il criterio intenzionale

  1. b) Analisi
  2. i) Elementi materiali
  3. ii) Elementi intenzionali

2/ Altri reati previsti dallo Statuto

Deportazione o trasferimento forzato di popolazioni

Persecuzione

Omicidio intenzionale

Attacco contro i civili

Attacco contro il personale o i beni impiegati in una missione di aiuto umanitario.

 

D – Sull’indagine

1/ Legge applicabile

2/ Analisi

 

I – FATTI

 

  1. Come ha dichiarato il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli eventi attuali “non sono accaduti nel vuoto”.

 

A – Eventi passati

 

1/ Dal tempo della Palestina

 

  1. Il movimento nazionale arabo in Medio Oriente ha origini antiche, in una terra che è stata sotto l’amministrazione ottomana fin dalla conquista del Cairo nel 1517 e di Baghdad nel 1533.

 

  1. La Palestina era una provincia dell’Impero ottomano, con un territorio ben definito incentrato su Gerusalemme e una popolazione composta da musulmani, cristiani ed ebrei. Tuttavia, gli ebrei erano ancora molto in minoranza: nell’ottobre 1922 c’erano 589.177 musulmani, 71.464 cristiani, 83.790 ebrei e 7.617 altri.

 

  1. La realtà di questa società araba è stata riconosciuta dalla Società delle Nazioni, che ha adottato un mandato di “classe A”, riconoscendo il livello di sviluppo di questi popoli e il loro diritto all’indipendenza:

“Alcune comunità precedentemente appartenenti all’Impero turco hanno raggiunto uno stadio di sviluppo in cui la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere provvisoriamente riconosciuta con la concessione di consulenza e assistenza amministrativa da parte di un Mandatario fino a quando non saranno autogovernate. I desideri di queste comunità devono essere una considerazione primaria nella scelta dell’agente”.

 

  1. Alla fine, il movimento nazionale arabo prevalse e le province ottomane divennero Stati indipendenti: l’Iraq il 3 ottobre 1932, il Libano il 22 novembre 1943, la Siria il 1° gennaio 1944 e il Regno di Giordania il 22 marzo 1946. Nel caso della Palestina, il processo fallì a causa del progetto di istituire uno Stato ebraico in Palestina.
  2. Dopo il Congresso sionista del 1897, il sindaco di Gerusalemme, Youssouf al-Khalidi, contestò l’idea di creare uno Stato ebraico, dato che la popolazione dell’area era dotata di una propria organizzazione politica e sociale.

 

  1. Furono le Potenze imperialiste dell’epoca, Francia e Regno Unito, a scegliere di dare piena forza al progetto sionista, ipotecando il destino del popolo palestinese, e nel 1917 la Dichiarazione Balfour, per ragioni di opportunità, convalidò questo progetto.

 

  1. Nel 1921, la Palestina divenne uno Stato sotto mandato, con una piena organizzazione interna dei poteri e una vita internazionale propria, compresa la ratifica di numerosi trattati.

 

  1. Tra il 1922 e il 1948, anno del ritiro del Regno Unito, la Palestina, come tutte le ex province arabe dell’Impero Ottomano, fu trattata nelle relazioni internazionali come uno Stato al pari degli altri. Uno Stato sotto mandato, ma uno Stato. I confini furono stabiliti da atti internazionali, a est con la Transgiordania, che istituì per i suoi abitanti una nazionalità distinta da quella palestinese, a Nord con il Libano e la Siria, e a Sud con l’Egitto. Questi confini non sono mai stati contestati.

 

  1. Il mandato della Società delle Nazioni del 1921 includeva l’impegno della Dichiarazione Balfour. Il rapporto del 1921 degli amministratori statunitensi King e Crane descriveva la realtà della società palestinese e raccomandava la rinuncia a tale impegno, per non dare vita a una serie interminabile di guerre.

 

  1. Il Regno Unito, la potenza mandataria, fece tutto il possibile per facilitare l’immigrazione ebraica e assicurarsi il controllo del territorio, creando grandi difficoltà politiche, economiche e sociali. Rendendosi conto che il vero obiettivo era la creazione di uno Stato ebraico, l’opposizione araba si trasformò in protesta, con movimenti sociali su larga scala e notevoli disordini.

 

  1. Il Mandato britannico non realizzò la divisione in due Stati che era il suo piano originario.

 

  1. Nel novembre 1947, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite raccomandò un piano di spartizione e sostenne uno status internazionale per Gerusalemme. Questa proposta fu respinta dai Paesi arabi.

 

2/ La creazione dello Stato di Israele come Stato ebraico

 

  1. Il Regno Unito annunciò la fine del suo mandato nel maggio 1948. Lo stesso giorno, i leader sionisti, guidati da Ben Gurion, proclamarono lo Stato di Israele sulla parte di territorio raccomandata dall’ONU. Le ostilità militari iniziarono immediatamente, consentendo al nuovo Stato di espandere il proprio territorio e, dopo un cessate il fuoco, di tracciare un confine provvisorio, noto come Linea Verde, tuttora in vigore.

 

  1. I leader di Israele, con l’intenzione di creare uno Stato ebraico in una terra araba, fecero pulizia etnica del 90% della popolazione araba dal territorio che avevano conquistato: questi 750.000 palestinesi, vittime della Nakba, hanno il diritto al ritorno, che non hanno mai potuto esercitare. Già nel giugno 1948, David Ben-Gurion, allora Primo Ministro, dichiarò al suo gabinetto che “a nessun rifugiato arabo dovrebbe essere permesso di tornare”.

 

  1. A livello internazionale, lo Stato di Israele si è affermato come soggetto di diritto internazionale senza ratificare alcun nuovo trattato, sostenendo di essere lo Stato successore dei trattati che erano stati ratificati dallo Stato di Palestina sul suo nuovo territorio.

 

  1. I rifugiati palestinesi furono raggruppati sotto lo Statuto dell’UNRWA.

 

  1. Gli anni che seguirono furono contrassegnati da tensioni crescenti, incidenti talvolta gravi, ma il popolo palestinese, raggruppato nell’OLP, fu ignorato dall’ONU.

 

3/ Dal 1967, occupazione militare e colonizzazione

 

  1. Nel giugno 1967, Israele effettuò un’operazione militare che lo portò ad assumere il controllo di tutto il territorio dell’ex Palestina sotto mandato, sotto il regime di occupazione militare per la Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est.

 

  1. Israele ha annesso la parte orientale del territorio di Gerusalemme e 38 comuni limitrofi, in violazione del principio del divieto di acquisizione del territorio con la forza armata.

 

  1. Dal 1967, Israele ha mantenuto lo status di potenza militare occupante su tutto il Territorio palestinese occupato, compresa Gaza.

 

  1. Israele ha approfittato di questa situazione e della benevolenza internazionale per stabilire un gran numero di insediamenti nei Territori occupati, dove ad oggi vivono 700.000 persone. Le Nazioni Unite hanno sempre denunciato la natura illegale degli insediamenti, ma non sono state prese misure né per gli insediamenti né per Gerusalemme.

 

  1. A seguito della lotta armata, il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese è stato riconosciuto dall’ONU e lo Stato di Palestina è stato proclamato ad Algeri.

 

  1. I colloqui di pace iniziarono allora, secondo il processo di Oslo, cioè su una base imperfetta, cioè in un rapporto bilaterale e con lo status sconosciuto di una “Autorità palestinese”, ammettendo che lo Stato di Israele deteneva tutti i diritti sovrani, che poteva accettare di trasferirli a questa “Autorità palestinese”. Non è stato fatto nulla per smantellare gli insediamenti e, al contrario, è stata creata una “Area C” in Cisgiordania per garantire il continuo controllo israeliano sul territorio palestinese.

 

  1. Nel 2006 si sono tenute in Palestina le elezioni generali, la cui democraticità è indiscutibile, che sono state vinte dal movimento di resistenza islamica Hamas, con quasi il 60% dei voti, manifestando la propria opposizione al processo di Oslo.

 

  1. Successivamente, spinto dal contesto internazionale, Israele ha imposto un blocco, limitando così arbitrariamente e drasticamente il suo obbligo di proteggere la popolazione civile, ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra.

 

  1. La resistenza armata si è sviluppata dal territorio, con mezzi limitati, di fronte a un esercito con armamenti più potenti.

 

  1. Nel 2008, 2012, 2014 e 2021, Israele ha lanciato operazioni militari che hanno causato perdite significative di vite umane e distruzione. Queste azioni sono state ben documentate dalle Nazioni Unite, ma nonostante i numerosi sforzi, non è stato avviato alcun procedimento legale.

 

B – Eventi recenti

 

1/ L’attacco di Hamas

 

  1. Il 7 ottobre 2023, Hamas, attraverso la sua ala militare, la brigata Al Qassam, ha lanciato un attacco su larga scala contro Israele, con il lancio di missili e l’ingresso di combattenti in territorio israeliano via terra, aria e mare. Gli sconfinamenti sono avvenuti lungo tutta la linea di confine, neutralizzando le difese israeliane. I combattimenti sono stati feroci, ma i palestinesi sono avanzati rapidamente.

 

  1. Si sono verificati molti morti e la parte israeliana ha reso noto il numero di 1.400 morti.

 

  1. I gruppi palestinesi hanno preso in ostaggio più di duecento persone, tra cui donne, bambini e anziani.

 

  1. L’esercito israeliano ha ripreso il controllo del sito il 9 ottobre 2023. I funzionari israeliani hanno riferito di “atrocità” commesse contro le vittime, ma si tratta di informazioni riservate venute in essere durante l’indagine israeliana in corso.

 

2/La risposta israeliana

 

a/ Un prezzo “senza precedenti”

 

  1. Il 7 ottobre 2023, in un discorso televisivo, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato guerra: “Cittadini di Israele, siamo in guerra. Non in un’operazione o in un round, ma in guerra”. Ha annunciato di aver “ordinato un’ampia mobilitazione delle riserve e che [Israele] risponda al fuoco con un’ampiezza che il nemico non ha mai conosciuto”, aggiungendo: “Il nemico pagherà un prezzo senza precedenti”. Ha ordinato agli abitanti di Gaza di “uscire subito”, e “[Israele] sarà ovunque e con tutte le nostre forze”.

 

  1. Israele ha fatto riferimento al suo diritto all’autodifesa, ma in realtà questa base giuridica è inapplicabile, come ha stabilito la Corte Internazionale di Giustizia nel caso del Muro di separazione. In primo luogo, l’articolo 51 della Carta riconosce l’esistenza di un diritto intrinseco di autodifesa “in caso di aggressione armata da parte di uno Stato contro un altro Stato”. La Corte ha osservato che la violenza di cui Israele è stato vittima non è attribuibile a uno Stato straniero. Inoltre, Israele è la potenza militare occupante del territorio palestinese e la minaccia citata per giustificare la risposta ha avuto origine all’interno di quel territorio, non al di fuori di esso. La CIG ha stabilito: “Questa situazione è quindi diversa da quella prevista dalle risoluzioni 1368 (2001) e 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza, e Israele non può quindi in alcun caso invocare tali risoluzioni a sostegno della sua pretesa di esercitare un diritto di autodifesa”. Di conseguenza, la Corte ha concluso che “l’articolo 51 della Carta è irrilevante nel caso di specie”.

 

  1. Il Ministro dell’Energia, Israel Katz, ha annunciato un ordine di interruzione di tutta l’elettricità nella Striscia di Gaza: “Ciò che era non sarà”.

 

  1. Il membro della Knesset Ariel Kallner ha dichiarato: “In questo momento, un solo obiettivo: la Nakba! Una Nakba che oscuri la Nakba del 1948”.

 

  1. Infatti, Israele ha sospeso le forniture di carburante e di elettricità, determinando la fine del funzionamento della centrale elettrica di Gaza, che fornisce il 90% dell’elettricità consumata, lasciando solo i generatori, anch’essi destinati a fermarsi per assenza di carburante.

 

  1. Le Nazioni Unite hanno immediatamente deplorato queste decisioni.

 

  1. Il bilancio del primo giorno è stato di 232 uccisi e 1 700 feriti.

 

b/ Un assedio completo

 

  1. Il 9 ottobre 2023, il Ministro della Difesa Yoav Gallant ha ordinato l’assedio totale della Striscia di Gaza, usando un linguaggio disumanizzante: “Non ci sarà elettricità, né cibo, né carburante, tutto è chiuso. Stiamo combattendo contro animali umani e ci comportiamo di conseguenza”. Ha minacciato di “bombardare chi cerca di fornire aiuti alla Striscia di Gaza” e ha ordinato il richiamo senza precedenti di 300.000 riservisti. L’esercito di occupazione ha anche bombardato il valico di Rafah, imponendo una chiusura totale.

 

  1. Il 10 ottobre 2023, il portavoce dell’esercito Daniel Hagari ha annunciato lo sganciamento di “centinaia di tonnellate di bombe”, aggiungendo “l’enfasi è sui danni e non sulla precisione”.

 

  1. Il coordinatore capo del Coordinamento delle attività governative nei territori (COGAT), il generale Ghassan Alian, ha dichiarato: “Gli animali umani devono essere trattati come tali. Non ci saranno elettricità e acqua [a Gaza], ci sarà solo distruzione. Volevate l’inferno, avrete l’inferno”.
  2. Il generale riservista Giora Eiland ha scritto su Yedioth Ahronoth: “Creare una grave crisi umanitaria a Gaza è un mezzo necessario per raggiungere l’obiettivo. Gaza diventerà un luogo dove nessun essere umano potrà esistere”.

 

c/ Lo sfollamento forzato di oltre un milione di persone

 

  1. L’esercito israeliano ha ordinato all’intera popolazione del Nord di Gaza – più di un milione di persone, tra cui il personale delle Nazioni Unite e i civili ospitati nel strutture delle Nazioni Unite – di trasferirsi nel Sud di Gaza entro 24 ore, nonostante il forte rimprovero delle Nazioni Unite.

 

  1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha ricordato che “anche le guerre hanno delle regole”, aggiungendo che “spostare più di un milione di persone attraverso una zona di guerra densamente popolata in un luogo senza cibo, acqua o riparo, quando l’intero territorio è sotto assedio, è estremamente pericoloso”. Ha avvertito che la situazione è “sull’orlo di un abisso” e ha chiesto a Israele di consentire l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha avvertito che il Medio Oriente è “sull’orlo dell’abisso” e ha invitato Israele a consentire l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

 

  1. L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha chiesto la revoca di questa misura e ha denunciato il completo assedio di Gaza, considerandolo una punizione collettiva dei civili, severamente vietata dal diritto internazionale.

 

  1. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con il suo portavoce, Tarik Jasarevic, ha descritto l’evacuazione ordinata da Israele per più di un milione di palestinesi nel Sud della Striscia di Gaza come una “condanna a morte”.

 

  1. Il 15 ottobre, il Commissario generale dell’UNRWA, Philippe Lazzarini, parlando dagli uffici dell’agenzia a Gerusalemme Est, ha avvertito di un’imminente “catastrofe umanitaria senza precedenti”: l’agenzia UNRWA a Gaza “non è più in grado di fornire aiuti umanitari. Di fatto, Gaza viene strangolata e sembra che il mondo abbia perso la sua umanità”.

 

d/ Il blocco energetico

 

  1. Il Ministro dell’Energia Israel Katz ha dichiarato: “Aiuti umanitari a Gaza? Nessun interruttore elettrico sarà acceso, nessun idrante sarà aperto e nessun camion di carburante entrerà fino a che i rapiti israeliani non saranno riportati a casa. Umanitarismo per umanitarismo. E nessuno ci predicherà la moralità”.

 

  1. Il 13 ottobre 2023, il Presidente Isaac Herzog ha dichiarato: “La responsabilità è di un’intera nazione. Non è vera la retorica secondo cui i civili non sarebbero consapevoli, non sarebbero coinvolti. Non è assolutamente vero”.

 

  1. Il Primo Ministro Netanyahu ha dichiarato: “Stiamo colpendo i nostri nemici con una forza senza precedenti… Sottolineo che questo è solo l’inizio”.

 

  1. Il Ministro dell’Energia Israel Katz ha aggiunto: “A tutta la popolazione civile di [G]aza è stato ordinato di andarsene immediatamente. Noi vinceremo. Non riceveranno una goccia d’acqua o una sola batteria finché non lasceranno il mondo”.

 

  1. Gli esperti delle Nazioni Unite hanno avvertito dell’inevitabile disastro che deriverà da questi trasferimenti di popolazione, in questo disordine sociale e sanitario.

 

  1. Il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) ha dichiarato che “bloccare l’elettricità e impedire l’ingresso di cibo, carburante e acqua a Gaza metterà a rischio la vita dei bambini”.

 

 

e/ Propaganda odiosa e morbosa

  1. L’esercito ha chiesto l’aiuto di un famoso veterano di 95 anni, Ezra Yachin, ex membro della milizia Lehi responsabile del massacro di Deir Yassin, per un video che ha rapidamente superato i 2 milioni di visualizzazioni: “Siate trionfanti e finiteli e non lasciate indietro nessuno. Cancellate la loro memoria. Cancellate loro, le loro famiglie, le loro madri e i loro figli. Questi animali non possono più vivere… Ogni ebreo con un’arma dovrebbe uscire e ucciderli. Se avete un vicino arabo, non aspettate, andate a casa sua e sparategli… Vogliamo invadere, non come prima, vogliamo entrare e distruggere quello che abbiamo davanti, distruggere le case, poi distruggere quelle dopo. Con tutte le nostre forze, distruzione completa, entrare e distruggere. Come potete vedere, saremo testimoni di cose che non abbiamo mai sognato. Lasciamo che sgancino le bombe su di loro e le cancellino”.

 

  1. Tzipi Navon, consigliera vicina al Primo Ministro, ha dichiarato: “Continuiamo a dire di appiattire Gaza, appiattire Gaza, e penso che non sia sufficiente […] Non calmerà la tempesta di emozioni, non smorzerà l’intensità della rabbia e del dolore che non trovano sfogo”. Ha spiegato: “gli abitanti di Gaza dovrebbero essere catturati e torturati ‘uno per uno’ tirando loro le unghie e scuoiandoli vivi e che i genitali degli uomini dovrebbero essere tagliati, fritti e dati in pasto ai catturati”.

 

  1. Il 16 ottobre 2023, il Premier ha dichiarato: “Questa è una lotta tra i figli della luce e i figli delle tenebre, tra l’umanità e la legge della giungla”.

 

  1. Il 22 ottobre 2023, il portavoce dell’esercito israeliano ha dichiarato: “Chi sceglie di non lasciare il Nord di Gaza per recarsi al Sud di Wadi Gaza sarà identificato come complice di un’organizzazione terroristica”.

 

f/ Il piano di espulsione dei Gazawi verso il Sinai

 

  1. Per il Ministero dell’Intelligence israeliano, secondo un documento del 13 ottobre pubblicato sul sito web Mekomit, spostare i palestinesi da Gaza al Sinai è l’opzione preferita. Il Ministero raccomanda di adottare misure per garantire l’evacuazione della popolazione verso Sud, poiché il Nord della Striscia di Gaza è bersaglio di bombardamenti, quindi di occupare il territorio e ripulire i bunker sotterranei dei combattenti di Hamas, e rendere chiaro che non c’è speranza di ritorno”.

 

  1. Il Ministero, riconoscendo che l’opzione non godrebbe di legittimità internazionale, menziona una necessaria campagna di comunicazione, spiegando che l’obiettivo è ridurre il numero di vittime civili a Gaza. Rifiutando, tra l’altro, di essere complici di una nuova Nakba, Egitto e Giordania si oppongono fermamente a uno spostamento di popolazione che potrebbe avere un impatto diretto sulla loro sicurezza e sulla loro situazione politica.

 

  1. Il 31 ottobre e il 1° novembre 2023, l’esercito israeliano ha bombardato il campo profughi di Jabaliya, causando 195 morti, 120 dispersi sotto le macerie e 777 feriti gravi.

 

  1. Il 1° novembre, gli esperti incaricati dal Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati hanno concluso che il popolo palestinese “affronta un grave rischio di genocidio”, aggiungendo che “il momento di agire è adesso. Anche gli alleati di Israele hanno una responsabilità e devono agire ora per evitare che il paese prenda questa strada disastrosa”, hanno aggiunto gli esperti indipendenti, che sono stati incaricati dall’ONU ma non parlano a suo nome.

 

g/ Una grave crisi umanitaria

 

  1. Allarmato da una situazione “profondamente preoccupante”, il direttore dell’OMS ha spiegato: “A causa della mancanza di carburante, oltre che dei danni, degli attacchi e dell’insicurezza, quattordici dei trentasei ospedali di Gaza e due centri specializzati non funzionano. Gli ospedali rimasti aperti sono sovraccarichi di un 40% di pazienti in più”.

 

  1. Il 26 ottobre 2023, il Coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati ha spiegato: “Quando le vie di evacuazione vengono bombardate, quando le persone a Nord e a Sud sono coinvolte nelle ostilità, quando manca l’essenziale per la sopravvivenza e quando non c’è alcuna garanzia di ritorno, le persone si trovano di fronte a scelte impossibili. Non esiste un luogo sicuro a Gaza”.

 

  1. Secondo l’OCHA, quasi 1,5 milioni di persone a Gaza sono sfollate internamente. Di queste, 710.275 sono ospitate in 149 strutture dell’UNRWA, 122.000 in ospedali, chiese ed edifici pubblici, 109.755 in 89 scuole non UNRWA e il resto presso famiglie ospitanti.

 

  1. Le Nazioni Unite stimano che 1,4 milioni di persone siano sfollate nella Striscia di Gaza. Secondo l’OCHA, il sovraffollamento è una preoccupazione crescente, in quanto il numero medio di sfollati per rifugio ha raggiunto 2,7 volte la capacità prevista, con il rifugio più sovraffollato che ha raggiunto 11 volte la sua capacità prevista.

 

  1. Volker Türk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha dichiarato che “l’imposizione di assedi che mettono in pericolo la vita dei civili privandoli di beni essenziali per la loro sopravvivenza è proibito dal diritto internazionale umanitario”. Prima dell’inizio della guerra, più del 60% dei palestinesi di Gaza aveva bisogno di aiuti umanitari.

 

  1. Il 28 ottobre 2023, Craig Mokhiber, direttore dell’Ufficio di New York dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani, ha scritto: “Questo è un caso di genocidio da manuale. Il progetto coloniale etno-nazionalista europeo in Palestina è entrato nella sua fase finale, verso la distruzione accelerata delle ultime vestigia della vita indigena palestinese in Palestina. Inoltre, i governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e di gran parte dell’Europa sono totalmente complici di questo orribile assalto. Non solo questi governi si rifiutano di adempiere ai loro obblighi di “garantire il rispetto” delle Convenzioni di Ginevra, ma stanno attivamente armando l’offensiva, fornendo sostegno economico, intelligence e copertura politica e diplomatica alle atrocità di Israele”.

 

  1. Il 31 ottobre 2023, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha ribadito che “il diritto internazionale umanitario non è un menu à la carte da applicare in modo selettivo. Tutte le parti devono rispettarlo, compresi i principi di precauzione, proporzionalità e distinzione”. Il livello di aiuti umanitari consentiti a Gaza “è totalmente inadeguato e non corrisponde in alcun modo ai bisogni della popolazione, aggravando la tragedia umanitaria. Ribadisco il mio appello per un immediato cessate il fuoco umanitario e per un accesso umanitario continuo, senza ostacoli, sicuro e in quantità sufficiente a soddisfare i bisogni creati dalla catastrofe in corso a Gaza”.

 

  1. Per l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, “dato l’alto numero di morti tra i civili e l’entità della distruzione a seguito degli attacchi aerei sul campo profughi di Jabaliya, abbiamo serie preoccupazioni che si tratti di attacchi sproporzionati che potrebbero costituire crimini di guerra”. Secondo il New York Times, l’esercito israeliano ha utilizzato due bombe del peso di quasi una tonnellata ciascuna per colpire il campo palestinese di Jabaliya.

 

  1. Il dottor Mike Ryan, responsabile delle emergenze presso l’OMS, ha condannato gli ostacoli alla distribuzione degli aiuti quando questi riescono ad entrare nel territorio palestinese: “Una cosa è far passare i camion attraverso il confine, un’altra è farli arrivare dove sono necessari, e questo non è stato facilitato, non è stato sostenuto, anzi è proprio il contrario. Al momento, non c’è accesso umanitario e chiunque dica che gli aiuti umanitari stanno arrivando si sbaglia”.

 

  1. Il 2 novembre 2023, il Gabinetto di sicurezza israeliano ha annunciato che “Israele taglia tutti i legami con Gaza”.

 

  1. Lo stesso 2 novembre 2023, sette relatori speciali delle Nazioni Unite, esperti indipendenti nominati dall’ONU, hanno rilasciato una dichiarazione in cui esprimevano preoccupazione per il rischio di genocidio a Gaza e invitavano Israele e i suoi alleati ad accettare un cessate il fuoco immediato: “Abbiamo poco tempo per prevenire il genocidio e una catastrofe umanitaria a Gaza”, hanno avvertito oggi gli esperti delle Nazioni Unite, esprimendo “la loro profonda frustrazione per il rifiuto di Israele di fermare i suoi piani di distruzione della Striscia di Gaza assediata”.
  2. Il 4 novembre 2023, il Ministro israeliano del Patrimonio, Amihai Eliyahu, ha scritto: “La parte settentrionale di Gaza è più bella che mai. Far saltare tutto in aria è fantastico. Una volta completato, consegneremo la terra a Gaza ai soldati e ai coloni che vivevano a Gush Katif”.

 

  1. Il 5 novembre i capi delle 18 principali agenzie delle Nazioni Unite, tra cui l’UNICEF, il Programma alimentare mondiale e l’Organizzazione mondiale della sanità hanno pubblicato, cosa che non avviene frequentemente, un comunicato congiunto per esprimere la loro indignazione di fronte alle vittime civili a Gaza e chiedere un “immediato cessate il fuoco umanitario” nella guerra tra Israele e Hamas. “Per quasi un mese, il mondo ha osservato la situazione che si stava sviluppando in Israele e nei Territori Palestinesi Occupati con shock e orrore per il numero (crescente) di vite perse e devastate”. A Gaza, “un’intera popolazione è assediata e attaccata, gli viene negato l’accesso agli elementi essenziali per la sopravvivenza, (gli abitanti) vengono bombardati nelle loro case. Questo è inaccettabile; […] Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco umanitario immediato. Sono passati 30 giorni. Troppo è troppo. Questo deve cessare ora”.

 

  1. Gli attacchi di Srebrenica, classificati come genocidio dalla Corte Internazionale di Giustizia e dal Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, avevano provocato la perdita di 8.372 vittime. Questa cifra è superata a Gaza.

 

II – DISCUSSIONE

 

A – Dati generali

 

1/ Contesto normativo

 

  1. Il diritto internazionale umanitario è vincolante per entrambe le parti in conflitto.

 

  1. La Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est sono territori palestinesi occupati. Si applica anche il regime di occupazione, disciplinato dal Regolamento dell’Aia del 1907 e dalla Quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

 

  1. In quanto tale, lo Stato di Israele deve adottare le misure necessarie per garantire la protezione della popolazione occupata.

 

  1. Un popolo sotto occupazione ha il diritto di opporsi, che deve essere esercitato entro i limiti consentiti dal diritto internazionale. La resistenza armata è quindi vincolata dalle norme del diritto internazionale umanitario.

 

2/ Il quadro procedurale

 

  1. Il 5 febbraio 2021 la Camera preliminare della Corte ha stabilito che la Palestina è uno Stato, ai sensi dello Statuto della Corte, con giurisdizione sovrana su tutti i territori palestinesi occupati, vale a dire la Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est. Da allora, è stata aperta un’indagine sui reati di competenza della Corte.

 

  1. Israele non ha ratificato il Trattato di Roma, ma lo ha firmato. Dopo la decisione del 5 febbraio 2021, i leader hanno accusato la Corte di antisemitismo, riferendosi a un lungo memorandum del Procuratore generale di Israele datato 20 dicembre 2019, che ignora le basi del diritto internazionale e della giurisprudenza, e compie una completa riscrittura della legge, al servizio della politica degli insediamenti.

 

B – Gli eventi del 7, 8 e 9 ottobre 2023

 

1/ Legge applicabile

 

  1. Di fronte a un’occupazione militare, che dura dal 1967 e che ha come obiettivo evidente la conquista di territori e la privazione del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, la resistenza armata è un diritto alla difesa del territorio e del popolo, e viene esercitata in proporzione alla violenza imposta dal potere militare, e – nel caso di gruppi di combattimento organizzati e gerarchici, che agiscono sotto un comando – conformemente al diritto internazionale umanitario, che è obbligatorio per tutti.

 

  1. I fatti di cui trattasi si riferiscono tutti a qualificazioni penali previste dallo Statuto.

 

  1. Tale diritto all’autodifesa è esercitato nell’ambito rigorosamente definito dalle disposizioni dell’articolo 31, lettere c) e d), dello Statuto della Corte Penale Internazionale.

 

2/ Analisi

 

a/ Accusa e prove

 

  1. La materia penale è disciplinata da rigorosi principi di equo processo, garantiti da un giudice indipendente e imparziale, che mettono al primo posto la regola delle prove e la presunzione di innocenza.

 

  1. Un’accusa non è una prova, come avete affermato in modo eccellente nella vostra Dichiarazione del 30 ottobre 2023: “E quando si verificano questi tipi di atti, non possono passare inosservati e impuniti. Poiché il questi tipi di crimini che tutti abbiamo visto, che abbiamo visto il 7 ottobre, sono gravi violazioni, se provate, del diritto internazionale umanitario. [… ] Come ho affermato cinque giorni dopo gli attentati del 7 ottobre, abbiamo giurisdizione sui crimini commessi dai cittadini degli Stati parte. E quindi la giurisdizione continua su qualsiasi crimine dello Statuto di Roma commesso da cittadini palestinesi o da cittadini di qualsiasi Stato parte sul territorio israeliano, se ciò comporta qualsiasi crimine commesso dallo Statuto di Roma, sempre che ne sussista la prova”.

 

  1. I firmatari prendono atto e deplorano l’estrema gravità di alcune delle accuse.

 

  1. b) Sul quadro rigoroso e limitato della giustificazione

 

  1. La violenza dell’occupazione e la continua pratica della colonizzazione volta a disgregare il popolo palestinese, senza alcun riguardo per il diritto all’autodeterminazione e la sacra regola dell’uguaglianza umana, possono, infatti, causare un profondo trauma alle vittime, ma queste gravi violazioni della legge non possono giustificare la commissione di crimini.

 

  1. Tale principio di responsabilità, che a tale riguardo risulta dalle regole di distinzione, di proporzionalità e di legittima difesa, non è soggetto a eccezioni, né giuridiche né umane, il che è evidente.

 

c/ Sulla necessità di un’indagine

 

  1. Sussiste chiaramente un motivo per un’indagine.

 

  1. In primo luogo, è necessario un esame approfondito dei fatti. L’indagine deve accertare, con la precisione richiesta ai fini penali, cioè al di là di ogni ragionevole dubbio, la realtà dei fatti qualificati come reati. L’indagine deve essere approfondita, anche se viene fatto riferimento a fatti di totale barbarie e questi fatti vengono contestati.

 

  1. In secondo luogo, le informazioni fornite riguardano principalmente il Supernova Festival e il Kibbutz Kfar Aza, mentre la frontiera è stata attraversata in molti punti e i combattenti sono intervenuti in vari luoghi. Bisognerà quindi ristabilire metodicamente l’esattezza dei fatti, distinguendo tra gli eventi che risultano dall’applicazione di istruzioni date in forma generale e quelli invece dovuti all’azione autonoma dei gruppi.

 

  1. Infine, tale analisi di fatto deve essere valutata in modo concreto e nel contesto dei fatti al fine di determinare l’esatta portata dei fatti di cui trattasi.

 

  1. In astratto, tutti i fatti contestati agli imputati,le accuse contro le Brigate Izz al-Din al-Qassam, l’ala militare di Hamas, e le Brigate Al-Quds, il braccio armato della Jihad islamica, corrispondono a fattispecie qualificate, con fucilazioni di civili, presa di ostaggi e accuse di crimini efferati.
  2. Per quanto riguarda le fucilazioni, non vi è dubbio che fossero autentiche e che siano state rivendicate dai gruppi combattenti. Tuttavia, l’inchiesta è necessaria per determinare l’esatto contenuto dei fatti, e per raccogliere gli elementi materiali per accertare la responsabilità penale dei combattenti, in conformità con le norme sopra richiamate. In effetti, questi fatti “non arrivano nel vuoto”. Esse devono inoltre essere analizzate in proporzione alle pratiche della Potenza militare occupante, cioè nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, sulla base dei principi di distinzione e di proporzione, e proporzione, e il regime di autodifesa.

 

  1. I militari arrestati hanno lo status di prigionieri di guerra e devono essere trattati come tali.

 

  1. Non vi può essere alcuna giustificazione per la presa di ostaggi di civili, che è stata accertata, anche se non se ne conosce l’esatta portata.

 

  1. Per quanto riguarda gli abusi, essi sono contestati da Hamas e l’unica questione è costituita dalle prove materiali, in quanto non possono essere giustificati.

 

d/ La necessità di un’indagine imparziale da parte della Corte Penale Internazionale

 

  1. I firmatari insistono affinché tale indagine sia condotta dall’Ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale, che ha giurisdizione in ragione della nazionalità dei combattenti.

 

  1. In effetti, esiste una lunga e costante esperienza della totale inaffidabilità del sistema giudiziario israeliano.

 

  1. Per quanto riguarda il diritto applicabile, gli organi politici e la Corte Suprema hanno operato una completa riscrittura del diritto internazionale, inventando un corpo di norme tutte dedicate alla difesa della colonizzazione e della violenza dell’occupazione, eliminando il diritto all’autodeterminazione. La Corte Suprema ha negato qualsiasi valore all’opinione della Corte Internazionale di Giustizia sul muro di separazione e si rifiuta di ammettere l’applicazione dei trattati sui diritti umani nei Territori Occupati. Tra le tante altre regole “a parte”, ha legittimato certe forme di tortura. In occasione della decisione della Corte Penale Internazionale del 5 febbraio 2021, il Procuratore Generale di Israele, nel suo citato memorandum, ha respinto questa lettura della legge – indiscutibile al punto che nessuno Stato Parte ha fatto appello – con una dimostrazione poco plausibile, ignorando soprattutto la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, il che altro non è che negazionismo giuridico.

 

  1. Le indagini condotte dall’esercito israeliano non rivestono la minima credibilità. Registriamo una istituzionalizzazione della menzogna, e ne verranno fatti solo tre richiami illustrativi:

 

– per l’omicidio di Abu Thorraya, nel 2017, l’esercito israeliano ha “dimostrato” che si trattava di un colpo palestinese, prima che un’autopsia, effettuata dopo l’esumazione, permettesse di estrarre un proiettile israeliano;

 

– per la distruzione delle torri dei media di Gaza nel 2021, ci sono state 6 versioni successive per spiegare la sparatoria;

 

– per l’omicidio di Shireen Abu Akleh nel 2022, l’esercito ha assicurato che si trattava di un colpo palestinese, prima di dover riconoscere, dopo perizia balistica, che si trattava di un colpo israeliano.

 

  1. I firmatari auspicano pertanto vivamente che i fatti in questione possano essere esaminati e giudicati dagli organi della Corte Penale Internazionale.

 

  1. Tuttavia, c’è da temere che il principio di sussidiarietà venga invocato in un momento in cui Israele ha avviato procedimenti di indagine e chiaramente non intenda delegare la propria competenza alla Corte.

 

  1. È vero che la Corte Penale Internazionale cerca di cooperare con tutti gli Stati che hanno o non hanno ratificato lo Statuto. Detto questo, i firmatari esprimono le più grandi riserve sulla cooperazione con lo Stato di Israele, i cui leader hanno insultato la Corte, e che opera con una riscrittura della legge che consente alla Corte Suprema di ignorare il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e di legittimare la colonizzazione e tutte le sue violenze. Per partecipare in qualsiasi forma al procedimento occorre almeno accettare i termini della decisione del 5 febbraio 2021.

 

 

C – La risposta israeliana

 

  1. Tale risposta deve essere esaminata dal punto di vista del crimine di genocidio (1) e degli altri reati previsti dallo Statuto (2).

 

1/ Discussione del reato di genocidio

 

a/ Legge applicabile

 

  • Testi

 

  1. Nel 1946, il genocidio è stato riconosciuto per la prima volta come crimine di diritto internazionale dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È stato stabilito come crimine autonomo nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio di 1948.

 

  1. Lo Statuto della Corte Penale Internazionale, basato sui termini della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 9 dicembre 1948, prevede che la commissione di massacri sia uno dei mezzi con cui viene commesso il genocidio, ma sono descritti anche altri metodi per distruggere il gruppo.

 

  1. L’articolo 6 dello Statuto, intitolato “Crimine di genocidio”, prevede quanto segue:

 

“Ai fini del presente Statuto, per reato di genocidio si intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:

(a) omicidio di membri del gruppo;

(b) gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;

  1. c) assoggettamento intenzionale del gruppo a condizioni di vita che devono causarne la distruzione fisica in tutto o in parte. […]”.

 

  1. Questo approccio è coerente con la dottrina fondamentale di Raphael Lemkin secondo cui il genocidio include spesso “un piano coordinato per distruggere le basi essenziali della vita dei gruppi nazionali, in modo che questi gruppi appassiscano e muoiano come piante che hanno subito una pestilenza… Questo può essere ottenuto eliminando tutti i fondamenti della sicurezza personale, della libertà, della salute e della dignità”.

 

  1. “L’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale” è la componente specifica del genocidio, che lo distingue da altri reati gravi. Si ritiene che il dolus specialis, cioè un’intenzione specifica che si aggiunge a quella specifica di ciascuno degli atti contestati, sia elemento costitutivo del genocidio.

 

  1. Il preambolo della Convenzione sul genocidio sottolinea che “il genocidio ha inflitto gravi perdite all’umanità” e che le parti contraenti si sono poste l’obiettivo di “liberare l’umanità da un tale atroce flagello”. Come rilevato dalla Corte nel 1951 e ricordato nel 2007, la Convenzione mira, tra l’altro, a salvaguardare “l’esistenza stessa di taluni gruppi umani”.

 

  1. Gli elementi del reato forniscono tutti i dettagli.

 

  1. Articolo 6 (a) Genocidio mediante omicidio

 

  1. L’autore del reato ha ucciso una o più persone.

 

  1. La persona o le persone appartenevano a un particolare gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

 

  1. L’autore intendeva distruggere, in tutto o in parte, questo gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale.

 

  1. La condotta faceva parte di un modello manifesto di condotta analoga diretta contro tale gruppo, o poteva di per sé produrre una siffatta distruzione.

 

  1. Articolo 6 (b) Genocidio per gravi lesioni fisiche o mentali

 

  1. L’autore del reato ha causato gravi danni fisici o mentali a una o più persone.

 

  1. La persona o le persone appartenevano a un particolare gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

 

  1. L’autore intendeva distruggere, in tutto o in parte, questo gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale.

 

  1. La condotta faceva parte di un modello manifesto di condotta analoga diretta contro tale gruppo, o poteva di per sé produrre una siffatta distruzione.

 

  1. Articolo 6 (c) Genocidio mediante assoggettamento intenzionale a condizioni di vita calcolate per provocare la distruzione fisica di un gruppo in tutto o in parte

 

  1. L’autore del reato ha sottoposto una o più persone a determinate condizioni di vita.

 

  1. La persona o le persone appartenevano a un particolare gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

 

  1. L’autore intendeva distruggere, in tutto o in parte, questo gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale.

 

  1. Le condizioni di vita dovevano provocare la distruzione fisica totale o parziale di questo gruppo.

 

  1. Il comportamento faceva parte di un modello manifesto di comportamento analogo diretto contro tale gruppo, o poteva di per sé produrre una siffatta distruzione.

 

  1. ii) La giurisprudenza

 

Regime generale

 

  1. Il genocidio presuppone che un “gruppo” sia preso di mira, in particolare per motivi di nazionalità o di origine etnica, ed è il “gruppo” ad essere protetto. All’interno di un gruppo generale, può essere tenuto di mira un sottogruppo, in una determinata area geografica.

 

  1. Il genocidio, al pari del crimine contro l’umanità di persecuzione, è caratterizzato dall’intenzione di colpire tale gruppo per ragioni specifiche e nell’ambito di una politica statale, ma nel contesto del genocidio, è il gruppo stesso, nel suo insieme, ad essere preso di mira per la distruzione. Nel 1946, l’Assemblea Generale adottò la nozione di “negazione del diritto di esistere” dei gruppi umani, in violazione degli obiettivi delle Nazioni Unite. Devono esistere prove sufficienti per dimostrare che non solo l’intenzione di prendere di mira determinate persone, a causa della loro appartenenza a un determinato gruppo, ma anche l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, il gruppo stesso.

 

  1. Nel 2007 la CIG ha dichiarato che “l’intenzione deve essere quella di distruggere almeno una parte sostanziale del gruppo” e che si tratta di un criterio “determinante”. Secondo la Corte, “è ampiamente accettato che il genocidio può essere accertato quando l’intenzione è quella di distruggere il gruppo all’interno di un’area geografica determinata”. Se una determinata parte del gruppo è rappresentativa dell’insieme del gruppo, o essenziale alla sua sopravvivenza, si può concludere che è sostanziale ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto .

 

  1. Secondo la giurisprudenza, il crimine è costituito dal fatto di “assoggettare un gruppo di persone ad un regime di mera sopravvivenza, colla sistematica espulsione dalle case e la riduzione dei servizi medici essenziali al di sotto del minimo richiesto”, sanzionando “metodi di distruzione con i quali l’autore non uccide immediatamente i membri del gruppo, ma che, alla fine, mirano alla loro distruzione fisica”.

 

  1. La definizione data dall’articolo 2 della Convenzione sul genocidio è ripresa dallo Statuto della Corte Penale Internazionale, ma anche dall’ICTY (Tribunale internazionale per l’ex Jugoslavia) .

 

  1. L’intenzione specifica di distruggere un gruppo può essere dedotta dal contesto generale .

 

  1. Il dolus specialis, l’intenzione specifica di distruggere il gruppo in tutto o in parte, deve essere stabilito “in riferimento a circostanze precise, a meno che l’esistenza di un piano generale volto a tale scopo possa essere dimostrata in modo convincente; affinché una linea di condotta possa essere ammessa come prova di tale intenzione, essa dovrebbe essere tale da poter solo denotarne l’esistenza”.

 

  1. Per dedurre l’esistenza del dolus specialis da una linea di condotta, è necessario e sufficiente che tale conclusione sia l’unica che possa ragionevolmente dedursi dagli atti in questione .

 

  1. Nella causa Krajišnik, la camera di primo grado ha stabilito che la violazione “deve essere tale da contribuire, o tende a contribuire, alla distruzione del gruppo o di una parte di esso”. L’attacco grave all’integrità fisica o mentale, ai sensi della lettera b) dell’articolo II della Convenzione, deve essere tale da contribuire alla distruzione fisica del gruppo, in tutto o in parte.

 

  1. Infine, l’azione genocida è incompatibile con l’autodifesa . Il diritto di legittima difesa è soggetto ai principi del diritto internazionale, le cui regole di distinzione e di proporzionalità “non possono comprendere ritorsioni o misure punitive”.

Il criterio materiale

  1. La sottomissione intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza che devono comportare la sua distruzione fisica totale o parziale ai sensi della lettera c) dell’articolo II della Convenzione,
    riguarda i modi di distruzione fisica, diversi dall’omicidio, con i quali l’autore mira, a termine, alla morte dei membri del gruppo. Tali forme di distruzione comprendono la mancanza di cibo, di cure mediche, di alloggi o di vestiti, la mancanza di igiene, l’espulsione sistematica degli alloggi o l’esaurimento mediante lavori o sforzi fisici eccessivi.
  2. Gli atti descritti come “pulizia etnica” possono costituire un genocidio se sono tali da poter essere definiti, ad esempio, atti di “[i]o intenzionalmente il gruppo a condizioni di esistenza che devono comportare la sua distruzione fisica totale o parziale”, in violazione della lettera c) dell’articolo II della Convenzione, purché tale azione sia condotta con l’intenzione specifica (dolus specialis) necessaria, cioè con l’intenzione di distruggere il gruppo e non solo di espellerlo dalla regione … In altre parole, se una particolare operazione presentata come “pulizia etnica” equivale o meno ad un genocidio dipende dall’esistenza o meno degli atti materiali elencati nell’articolo II della Convenzione sul genocidio e dall’intenzione di distruggere il gruppo in quanto tale. [… ] [D]gli atti di “pulizia etnica” possono verificarsi contemporaneamente ad atti vietati dall’articolo II della Convenzione e permettere di individuare l’esistenza di un’intenzione specifica (dolus specialis) che è all’origine degli atti in questione”.

 

  1. Nel caso di Srebrenica, l’ICTY ha dichiarato che tali metodi di distruzione “non uccidono immediatamente i membri del gruppo, ma alla fine cercano la loro distruzione fisica”, aggiungendo che “la prova che il risultato è stato effettivamente raggiunto non è richiesta”. Così, secondo una giurisprudenza costante, si tiene conto del fatto di compromettere l’accesso ai servizi medici, di espellere sistematicamente i membri del gruppo dalle loro abitazioni, e di creare circostanze che “porterebbero ad una morte lenta”, come la mancanza di alloggi adeguati, di acqua, di riparo, di vestiti, di igiene, impianti sanitari o un’alimentazione adeguata, anche sottoponendo le persone a un regime di sussistenza. Queste “condizioni di vita” sono imposte per favorire l’eliminazione fisica di un gruppo in vista della sua distruzione, in tutto o in parte: “La natura reale delle condizioni di vita, la durata durante la quale i membri del gruppo vi sono stati sottoposti e le caratteristiche del gruppo quali la sua vulnerabilità sono fattori illustrativi da prendere in considerazione nella valutazione del criterio di probabilità”.

 

  1. Non esiste un numero minimo di persone uccise necessario per stabilire che è stato commesso un genocidio. Gli esempi di gravi danni fisici o mentali come genocidio includono trattamenti inumani o degradanti, danni alla salute e non è necessario che il danno sia permanente e irrimediabile. Le minacce di morte e la conoscenza di una morte imminente possono costituire un tale danno, i tribunali incaricati dei crimini di guerra riconoscono specificamente il danno mentale grave causato dalla minaccia di omicidi ciechi: “Il sentimento di totale impotenza e la paura estrema per la sicurezza della famiglia e degli amici, costituiscono un’esperienza traumatica dalla quale non ci si riprende rapidamente, se non mai”. L’espulsione è altresì riconosciuta da tempo causa di gravi danni fisici o mentali.

 

Il criterio intenzionale

 

  1. Il regime giuridico esige che tali atti siano commessi “con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”. Lo scopo della distruzione del gruppo, in tutto o in parte, deve essere chiaramente identificato, ma è il gruppo come gruppo, e non solo alcuni singoli membri del gruppo, che devono essere presi di mira per essere distrutti . “In parte” significa una parte sostanziale di un gruppo particolare in una zona geografica limitata.

 

  1. Questa intenzione specifica si analizza sulla base dell’insieme dei fatti e delle circostanze.

 

  1. Le prove di intenti specifici possono includere il contesto generale, la portata delle atrocità, l’individuazione sistematica delle vittime a causa della loro appartenenza a un gruppo particolare, altri atti colpevoli sistematicamente diretti contro lo stesso gruppo, o la ripetizione di atti distruttivi e gli atti discriminatori.

 

  1. Il trasferimento forzato di popolazione è un punto importante nella valutazione dell’intenzione genocida. Questa pratica è caratteristica dell’intenzione specifica . Bisogna anche tener conto dei discorsi pubblici e delle dichiarazioni dei responsabili.

 

  1. Durante l’esame di una richiesta di misure cautelari in relazione al genocidio in corso dei Rohingya in Myanmar (Birmania), la Corte Internazionale di Giustizia ha analizzato una varietà di relazioni dei servizi delle Nazioni Unite e ha sottolineato la privazione sistematica dei diritti umani, i racconti e la retorica disumanizzante, la pianificazione metodica, i massacri, gli spostamenti di massa, la paura di massa, i livelli di brutalità schiaccianti, combinati con la distruzione fisica delle case della popolazione bersaglio, in tutti i sensi e a tutti i livelli” per accordare misure provvisorie.

 

  1. b) Analisi

 

  1. Gli elementi materiali

 

  1. In questo caso non è necessario procedere a un elenco dei fatti, in quanto si tratta della materia dell’inchiesta.

 

  1. Sul posto, i servizi, in particolare la sanità e la sicurezza civile, riuniscono, caso per caso e giorno per giorno, tutti gli elementi che permettono di stabilire i fatti. Un lavoro approfondito è intrapreso dalle agenzie dell’ONU, in particolare l’UNRWA . Inoltre, questo lavoro è svolto in modo complementare dalle ONG. Infine, la stampa è molto presente e mette a disposizione informazioni di alta qualità.

 

  1. Ma soprattutto, in questo lavoro fattuale, il dato notevole è che i fatti più salienti sono annunciati e rivendicati dal Comando politico e militare israeliano. Ciò vale anche per i fatti – interruzione dell’energia, interruzione delle forniture alimentari, attacco agli ospedali, restrizione dei farmaci, distruzione di case, obbligo di spostamento sotto minaccia fatale, bombardamento delle zone abitate dai civili… – che per le dichiarazioni d’intenti.

 

  1. In tal modo, e anche nell’urgenza di questa prima tappa, non vi è alcun vero dubbio sui fatti, che sono messi in evidenza e rivendicati dalla parte israeliana.

 

  1. Orbene, questi fatti corrispondono a quelli considerati dalla giurisprudenza, e vi è dunque motivo di avviare un’inchiesta.

 

  1. Gli elementi intenzionali

 

  1. Gli elementi raccolti stabiliscono la realtà di una successione di dichiarazioni, di responsabili politici e militari, che senza ambiguità ma al contrario in modo eccessivo, affermano la volontà di distruggere la società palestinese a Gaza, creando condizioni di vita alle quali nessun gruppo umano può resistere. Il linguaggio non è quello che si rammarica di imporre costrizioni alle popolazioni civili a causa di un’operazione militare, ma di un’operazione militare che colpirà ogni palestinese, sconvolgendo tutta la sua vita, per condurlo a scelte che non avrebbe mai accettato, e soprattutto rinunciare ai suoi diritti sovrani, e abbandonare la sua terra.

 

  1. Fin dal primo giorno, queste dichiarazioni riguardano l’insieme del popolo palestinese a Gaza, senza distinguere i civili e i combattenti, senza alcun riferimento al genere o all’età, essendo ogni palestinese parte indissociabile di un tutto, che deve lasciare il luogo.

 

  1. Il linguaggio utilizzato è chiaramente disumanizzante, descrivendo i palestinesi di Gaza come “animali umani”, che devono essere trattati come tali. Inoltre, solo la realtà dei danni causati conterà, poiché l’esercito utilizza “colpi di una portata che il nemico non ha conosciuto”.

 

  1. Le dichiarazioni sono fatte per dire ai palestinesi che sono di un altro mondo, e che nessuna forma di dialogo è concepibile, il popolo palestinese è respinto ai margini della comunità umana, senza nessun altro futuro se non la retrocessione e la sottomissione.

 

  1. Del resto, questa operazione militare di distruzione di massa non è accompagnata da alcun progetto politico realistico. 2,3 milioni di palestinesi vivono a Gaza, per un totale di 13 milioni. Mentre il popolo palestinese ha il diritto all’autodeterminazione, non esiste alcuna proposta per una soluzione politica nel rispetto della linea verde. Lo stesso Ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, ha dichiarato che il popolo palestinese non esiste.

 

  1. Mentre si raggiungono 10.000 morti e 30.000 feriti gravi, con una forte maggioranza di civili, in questo contesto di massima pressione che coniuga i bombardamenti, il blocco totale, la privazione dei bisogni elementari, il trasferimento forzato di popolazione – mentre nessuna zona è sicura- tutto con parole disumanizzanti, l’obiettivo è chiaramente di dire ai palestinesi che non sono umani come gli altri, che la loro vita vale meno, E anche che non conta fino a quando rimarranno in questa terra palestinese, che è ambita dal 1917. Il fatto è esplicito quando si decide, in due occasioni, di bombardare il campo profughi di Jabaliya, cioè anche i rifugiati non hanno un luogo dove rifugiarsi.

 

  1. Infine, queste dichiarazioni e questi fatti attuali trovano le loro radici profonde in una realtà che si esprime semplicemente: i dirigenti israeliani, da sempre, non hanno mai tenuto conto del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese sulla sua terra. La ragion d’essere dello Stato, che si è caratterizzato come Stato ebraico, è l’eliminazione del popolo palestinese, che deve lasciare la sua terra, perché in realtà, secondo questi dirigenti, tutto appartiene a Israele. La linea è costante dalla Nakba. Questa negazione dell’esistenza del popolo spiega con quale facilità i dirigenti commettono le più gravi violazioni del diritto senza la minima moderazione morale o politica: pulizia etnica per assicurare il carattere ebraico dello Stato, rifiuto manifesto del diritto al ritorno dei rifugiati, annessione di Gerusalemme est nonostante la forte opposizione del Consiglio di Sicurezza, generalizzazione degli insediamenti in terre palestinesi, gestione di un’occupazione militare colonizzatrice dal 1967, rifiuto di applicare il diritto internazionale, blocco illegale di Gaza, ricorrenti attacchi sproporzionati sul territorio di Gaza…

 

  1. Secondo l’articolo 1, paragrafo 2 della Carta delle Nazioni Unite, “Gli obiettivi delle Nazioni Unite sono: “Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto a disporre di se stessi, e prendere tutte le altre misure atte a consolidare la pace del mondo”.

 

  1. Non può essere meglio espresso che il rifiuto di considerare il diritto dei popoli a disporre di sé stessi è il fattore meccanico della guerra, e con la durata, alimenta le pratiche genocide.

 

  1. In tal modo, sul piano fattuale e su quello intenzionale, sono presenti gli elementi per l’apertura di un’indagine penale specifica sul crimine di genocidio, nel quadro delle definizioni dell’articolo 6, lettere a), b) e c).

 

2/ Altri crimini previsti dallo Statuto

 

  1. I fatti riportati giustificano altresì un’indagine, nel quadro degli articoli seguenti:

 

  1. Articolo 7 1) d) Deportazione o trasferimento forzato di popolazioni

 

  1. L’autore ha deportato o trasferito con la forza, senza motivo ammesso nel diritto internazionale, una o più persone in un altro Stato o in un altro luogo, espellendole o con altri mezzi coercitivi.

 

  1. Gli interessati erano legalmente presenti nella regione da cui sono stati deportati o sfollati.

 

  1. L’autore era a conoscenza delle circostanze di fatto che comprovassero la legittimità di tale presenza.

 

  1. Il comportamento faceva parte di un attacco generalizzato o sistematico contro una popolazione civile.

 

  1. L’autore sapeva che questo comportamento faceva parte di un attacco generalizzato o sistematico contro una popolazione civile o intendeva farne parte.

 

  1. Articolo 7 1) h): Persecuzione

 

  1. L’autore ha gravemente violato, in violazione del diritto internazionale, i diritti fondamentali di una o più persone.

 

  1. L’autore ha preso di mira la persona o le persone a causa della loro appartenenza a un gruppo o collettività identificabile o ha preso di mira il gruppo o la collettività in quanto tale.

 

  1. Tale identificazione era basata su motivi di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dello Statuto, oppure altri criteri universalmente riconosciuti come inammissibili nel diritto internazionale.

 

  1. Il comportamento è stato commesso in relazione a qualsiasi atto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto o a qualsiasi reato di competenza della Corte .

 

  1. Il comportamento faceva parte di una campagna generalizzata o sistematica contro una popolazione civile.

 

  1. L’autore sapeva che questo comportamento faceva parte di una campagna generalizzata o sistematica diretta contro una popolazione civile o intendeva farne parte.
  2. Articolo 8 2) a) i): Omicidio intenzionale

 

1.L’autore ha ucciso una o più persone.

 

2.Tali persone erano protette da una o più Convenzioni di Ginevra del 1949.

  1. L’autore era a conoscenza delle circostanze di fatto che stabiliscono tale status di persona protetta.
  2. Il comportamento è avvenuto nel contesto di ed è stato associato a un conflitto armato internazionale.
  3. L’autore era a conoscenza delle circostanze di fatto che attestano l’esistenza di un conflitto armato.156. Articolo 8 2) b) i): Attacco contro persone civili

 

  1. L’autore ha diretto un attacco.

 

  1. L’obiettivo dell’attacco era una popolazione civile in quanto tale o persone civili non direttamente coinvolte nelle ostilità.

 

  1. L’autore intendeva prendere come bersaglio del suo attacco la suddetta popolazione civile o queste persone civili che non partecipavano direttamente alle ostilità.

 

  1. Il comportamento è avvenuto nel contesto di ed è stato associato a un conflitto armato internazionale.

 

  1. L’autore era a conoscenza delle circostanze di fatto che attestano l’esistenza di un conflitto armato.Articolo 8 2) b) iii): Attacco contro il personale o i beni impiegati nell’ambito di una missione di aiuto umanitario o di mantenimento della pace
  2. L’autore ha lanciato un attacco.
  3. L’obiettivo dell’attacco era il personale, le strutture, le attrezzature, le unità o i veicoli impiegati nell’ambito di una missione di aiuto umanitario o di mantenimento della pace conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.
  4. L’autore intendeva prendere come bersaglio del suo attacco il suddetto personale, impianti, attrezzature, unità o veicoli.
  5. Tali persone, impianti, attrezzature, unità o veicoli avevano diritto alla protezione che il diritto internazionale dei conflitti armati garantisce ai alle persone civili e ai beni di carattere civile.

 

  1. L’autore era a conoscenza delle circostanze di fatto che stabiliscono tale protezione.

 

  1. Il comportamento è avvenuto nel contesto di ed è stato associato a un conflitto armato internazionale.

 

  1. L’autore era a conoscenza delle circostanze di fatto che attestano l’esistenza di un conflitto armato.

 

C – Sull’indagine

 

1/ Diritto applicabile

 

  1. Ai sensi dell’articolo 68 (3) dello Statuto, nonché degli articoli 92-3 e 8 (1) del Regolamento di procedura e di prova, la Corte deve svolgere attività di sensibilizzazione alle sue attività presso persone che possono essere interessate da una causa.

 

  1. Nella sua decisione del 13 luglio 2018, paragrafo 7, la Camera espone le questioni di comprensione reciproca:

 

“Secondo la Camera, affinché la Corte possa svolgere correttamente il suo mandato, è imperativo che il suo ruolo e le sue attività siano ben compresi e accessibili, in particolare alle vittime delle situazioni e delle cause portate dinanzi alla Corte. Le attività di sensibilizzazione e di informazione del pubblico nei Paesi in questione sono essenziali per favorire il sostegno, la comprensione e la fiducia del pubblico nel lavoro della Corte. Allo stesso tempo, permettono alla Corte di comprendere meglio le preoccupazioni e le aspettative delle vittime, in modo da poter reagire più efficacemente e chiarire, se del caso, eventuali idee sbagliate”.

 

  1. Al paragrafo 8, la Sezione scrive: “La Camera ricorda che le vittime svolgono un ruolo importante nelle procedure della Corte. Conformemente all’articolo 68(3) dello Statuto, la Corte permette che i punti di vista e le preoccupazioni delle vittime siano presentati e presi in considerazione nelle fasi del procedimento che essa ritiene appropriate. Le vittime hanno quindi il diritto di essere sentite e prese in considerazione, nelle fasi del procedimento giudicate appropriate, e la Corte ha il dovere di permettere loro effettivamente di esercitare questo diritto”.
  2. Dopo aver richiamato le disposizioni dello Statuto e i riferimenti al diritto internazionale, la Camera aggiunge al paragrafo 10: “La Camera sottolinea che, conformemente al quadro giuridico della Corte, i diritti delle vittime dinanzi alla Corte Penale Internazionale non si limitano alla loro partecipazione generale nell’ambito dei procedimenti giudiziari conformemente all’articolo 68(3) dello Statuto. A questo proposito, va ricordato che le vittime hanno anche il diritto di fornire informazioni, ricevere informazioni e comunicare con la Corte, indipendentemente dal procedimento giudiziario, anche durante la fase di esame preliminare”.

2/ Analisi

  1. Sulla base di tali elementi, i testimoni firmatari del presente atto intendono sottolineare l’imperiosa necessità di coinvolgere le vittime palestinesi fin dalla primissima fase dell’indagine.
  2. Questa considerazione per le vittime è tanto più necessaria nel quadro di un’indagine per il crimine di genocidio, che si basa sulla negazione della persona. Pertanto, il primo modo per ripristinare il diritto fondamentale è quello di dare alle vittime il posto che meritano in quanto parti in causa.
  3. Sul piano pratico, le testimonianze delle vittime, che saranno allo stesso tempo globalmente ripetitive ma in realtà tutte uniche, saranno gli elementi decisivi della prova, fermo restando che gli elementi materiali e intenzionali dell’attacco genocida sono ben stabiliti e persino rivendicati.

 

 

  1. L’esperienza ha dimostrato che i servizi ospedalieri sono perfettamente rodati, oltre alla pratica della medicina di guerra, alla costituzione di dossier di qualità sul piano medico.

 

  1. Il potere dell’occupazione, che si costruisce sulla violazione del diritto come è stato spiegato, non permetterà mai alle squadre della Corte Penale Internazionale di recarsi sul posto e, naturalmente, è fuori questione che i diritti delle vittime nell’accesso alla giustizia siano bloccati o limitati. Pertanto, il lavoro principale da svolgere è l’audizione delle vittime, che può essere assicurata sul posto e sotto il controllo diretto dei gruppi della Corte Penale Internazionale, attraverso i processi di comunicazione.

 

  1. Le prime audizioni sono attese al più presto.

 

  1. Alla luce dello Statuto e della prassi, e in considerazione dell’urgenza della situazione, i denuncianti si rivolgono al Procuratore per deferire la questione dell’emissione di mandati di arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu e di qualsiasi altra persona, a seconda dell’andamento delle indagini.

 

E ci sarà giustizia!

 

L’Aia, 9 novembre 2023